Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine
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tutte le attività terapeutiche o di cura, siano esse di natura professionale o extraprofessionale organizzata.
Una professione è di fatto vietata nel suo insieme soltanto nel caso in cui possa essere svolta esclusivamente a contatto con una categoria protetta (p. es. insegnante elementare o educatore in un asilo nido). Negli altri casi non è interdetto l’esercizio della professione nel suo insieme: un medico colpito dall’interdizione di cui all’articolo 67 capoverso 4bisAP-CP, ad esempio, non potrà più esercitare a contatto con i pazienti, ma potrà svolgere attività di ricerca o di tipo accademico, purché non implichino l’esercizio di attività terapeutiche o di cura.
Non sono interdette nel loro insieme neppure le occupazioni correlate alla libertà di credo e di coscienza o quelle del tempo libero svolte a titolo individuale, bensì soltanto singole attività o quelle implicanti il contatto con determinate persone. L’interdizione si applica del resto soltanto alle attività extraprofessionali organizzate e non a quelle svolte in ambito strettamente privato.
Obbligo di pronunciare l’interdizione
Se una persona è stata condannata a una pena o a una misura (art. 59–61, 63 o 64 CP) per aver commesso un reato sessuale su una categoria protetta, in linea di principio nei suoi confronti dev’essere pronunciata un’interdizione a vita secondo l’articolo 67 capoverso 3, 4 o 4bisAP-CP.
La variante 1 dell’articolo 67 capoverso 4terprevede un’eccezione per i casi poco gravi: per determinati reati sessuali il giudice può infatti prescindere dall’interdizione se manifestamente non è né necessaria né ragionevole (cfr. n. 1.5.5 e 2.1.2). Senza questa disposizione (come previsto dalla variante 2), l’interdizione proposta potrebbe costituire nel caso concreto una misura sproporzionata (cfr.
n. 1.5.5 e 2.1.2). Tale sarebbe il caso, ad esempio, quando l’interessato abbia commesso un reato sessuale di lieve gravità (p. es. esibizionismo secondo l’art. 194 CP o molestie sessuali secondo l’art. 198 CP) o abbia commesso un reato grave – alla luce della comminatoria penale – ma la sua colpa sia tale da giustificare l’irrogazione di una pena mite, oppure nei casi in cui non sia dato un rischio di recidiva (prognosi favorevole). Dato che la disposizione prevista dalla variante 1 è subordinata a condizioni restrittive, l’interdizione proposta in attuazione dell’articolo 123c Cost. potrebbe comunque costituire una misura sproporzionata nel caso specifico anche qualora si optasse per la tale variante.
Si è infine tenuto conto del principio della proporzionalità limitando ai soli adulti la cerchia dei potenziali autori. Si propone infatti di non prevedere l’interdizione a vita obbligatoria nell’ambito del diritto penale minorile (cfr. n. 1.10).
Assenza di una pena minima
Diversamente da quanto previsto dal vigente articolo 67 capoversi 3 e 4 CP, in linea di principio il giudice è tenuto a pronunciare l’interdizione a vita a prescindere dall’entità della pena irrogata nel caso concreto. A meno che non siano soddisfatte le condizioni derogatorie di cui al capoverso 4ter, il giudice non può quindi tenere conto della gravità del reato. Quando è irrogata una pena mite l’interdizione può pertanto costituire un provvedimento sproporzionato – in particolare in termini di ragionevolezza (v. sopra).