Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine

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Si tiene comunque conto del principio di proporzionalità autorizzando il giudice a non pronunciare l’interdizione a vita nel caso in cui prescinda da una sanzione (p. es. in virtù dell’art. 187 n. 3 CP, nel caso di un amore adolescenziale; art. 52–54 CP).

Della proporzionalità è tenuto conto anche con la disposizione derogatoria di cui all’articolo 67 capoverso 4ter.

Perpetuità dell’interdizione

In linea di principio il giudice deve obbligatoriamente pronunciare l’interdizione a vita, a prescindere dalla gravità del reato commesso e dalla prognosi circa un’eventuale recidiva. Sotto il profilo della loro durata, è pertanto probabile che le interdizioni costituiranno in molti casi un provvedimento sproporzionato. Un provvedimento dovrebbe infatti avere effetto solo fintanto che sussiste il rischio che l’autore abusi di un’attività per commettere nuovi reati sessuali. Anche l’eccezione prevista all’articolo 67 capoverso 4ternon modifica sostanzialmente la situazione da questo punto di vista.

Si tiene conto di quest’aspetto nel contesto dell’esecuzione delle interdizioni, ma in molti casi è possibile presumere già al momento della sentenza che un’interdizione a vita non sarà necessaria per sventare il pericolo costituito dall’autore.

Possibilità di riesaminare l’interdizione

L’articolo 5 numero 4 della CEDU sancisce unicamente il diritto all’esame giudiziario della legittimità della privazione della libertà87. In virtù del principio di proporzionalità il Codice penale vigente impone tuttavia il riesame non soltanto per le sanzioni che comportano la privazione della libertà, ma anche per il trattamento ambulatoriale, il periodo di prova, le norme di condotta e l’assistenza riabilitativa (proroga formale e periodica). Per analogia occorrerebbe prevedere la possibilità di riesame anche per l’interdizione di esercitare un’attività.

Per l’interdizione generica (art. 67 cpv. 1 CP, art. 50 cpv. 1 CPM) e il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67b CP, art. 50b CPM), il diritto vigente prevede le stesse possibilità di riesame garantite dal diritto anteriore per l’interdizione dell’esercizio di una professione (art. 67c cpv. 4 e 5 lett. a CP, art. 50c cpv. 4 e 5 lett. a CPM; cfr. n. 1.2).

La vigente interdizione a tutela dei minorenni o di persone particolarmente vulnerabili prevede termini più lunghi (art. 67c cpv. 5 lett. b–d CP, art. 50c cpv. 5 lett. b–d CPM; cfr. n. 1.2).

In taluni casi anche l’avamprogetto prevede la possibilità di riesaminare l’interdizione (cfr. n. 1.5.10), il che consente di tenere conto in una certa misura del principio della proporzionalità nell’ambito dell’esecuzione del provvedimento.

Ciononostante, in taluni casi l’interdizione costituirà un provvedimento sproporzionato: eccezion fatta per la disposizione derogatoria per i casi poco gravi, il giudice è infatti tenuto a pronunciare l’interdizione a vita e non può prendere in considerazione le circostanze del caso concreto (per gli esempi in merito si veda sopra).

87 Tale diritto è garantito anche qualora la privazione della libertà dipenda da situazioni personali (p. es. infermità mentale, alcolismo o tossicodipendenza) o da altre circostanze mutevoli.