Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine
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5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
5.2.1 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
Secondo l’articolo 6 CEDU, ogni persona ha diritto che un tribunale statuisca su controversie concernenti i suoi diritti e i suoi doveri di carattere civile. L’interdizione di esercitare un’attività (una professione), secondo la giurisprudenza costante, tange un diritto di carattere civile88; affinché l’articolo 6 CEDU si applichi è sufficiente che nel corso della procedura sia possibile vietare l’esercizio di una professione89. Orbene, l’avamprogetto prevede che le interdizioni di esercitare un’attività siano pronunciate dal giudice.
I requisiti di cui all’articolo 6 CEDU sono dunque adempiuti ed è superfluo approfondire se tale articolo si applichi pure all’interdizione di svolgere un’attività extraprofessionale. È ben vero che le attività professionali sono parte integrante della vita privata di una persona (art. 8 CEDU90)91, ma la Convenzione non garantisce comunque il diritto di esercitare un’attività professionale.
Può sussistere un’ingerenza nella vita privata se si vieta in ampia misura a una persona di svolgere attività professionali anche nella vita privata92. Le ingerenze nel diritto al rispetto della vita privata sono ammesse soltanto se dispongono di una base legale adeguata, se perseguono uno degli obiettivi di cui all’articolo 8 capoverso 2 CEDU (la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui) e se necessarie in una società democratica per raggiungere uno dei predetti scopi. Tale definizione presuppone la presenza di un bisogno sociale imperativo che giustifichi l’adozione del provvedimento in questione onde raggiungere lo scopo perseguito. Essa sancisce dunque il principio della proporzionalità. A tale proposito la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) attribuisce molta importanza alla radicalità di una restrizione, alla severità di una sanzione o al carattere assoluto di un obbligo93. Questa impostazione corrisponde al principio della proporzionalità così come previsto dal diritto costituzionale svizzero.
Nel presente caso i due primi criteri (base legale e obiettivi perseguiti) non necessitano di spiegazioni.
Per quanto riguarda la pronuncia dell’interdizione, l’avamprogetto prevede perlopiù un semplice automatismo: se le relative condizioni sono soddisfatte, il giudice è tenuto a pronunciare l’interdizione a vita. La variante 1 prevede tuttavia un’eccezione per taluni reati sessuali poco gravi, secondo cui il giudice può prescin-
88 Si veda in particolare la sentenza della Corte EDU del 28 giu. 1978, caso König, A./28.
89 Si veda in particolare la sentenza della Corte EDU del 15 dic. 2005, Hurter c. Svizzera, n. 53146/99.
90 Secondo l’art. 8 CEDU, ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
91 Sentenza della Corte EDU del 16 dic. 1992, Niemitz c. Germania, A/251-B.
92 Meyer-Ladewig, Handkommentar EMRK, 2a ed., 2006, ad art. 8 N9; sentenze della Corte EDU del 27 lug. 2004, Sidabras e al. c. Lituania, n. 55480/00 e 59330/00, ACEDH 2004- VII.
93 Auer/Malinverni/Hottelier 2006, S. 115; cfr. anche la sentenza della Corte EDU del 26 set. 1995, Vogt c. Germania, § 54 segg.; sentenza della Corte EDU del 22 mag. 2008, Emre c. Svizzera, § 85 seg.