Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 72Fedlex · Rapporto esplicativo

L’articolo 62 paragrafo 2 si ispira all’articolo 11 capoversi 2 e 3 della Decisone quadro del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale221. Mira a facilitare alla vittima la possibilità di sporgere denuncia, consentendole di presentarla presso le autorità competenti del suo Stato di residenza. In seguito le autorità competenti possono avviare un procedimento o trasmettere la denuncia alle autorità dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato. La trasmissione avviene in sintonia con le pertinenti disposizioni dei trattati di cooperazione vigenti tra le Parti in questione222.

L’articolo 62 paragrafo 3 concerne le Parti che aderiscono alla Convenzione ma non sono parte dei pertinenti strumenti giuridici in materia. La Svizzera non deve stipulare un trattato per cooperare con gli altri Stati in materia penale: il diritto svizzero consente una tale cooperazione e ne stabilisce le condizioni (AIMP).

Secondo il paragrafo 4, infine, le Parti si sforzano di integrare la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di Paesi terzi.

Nell’ambito del diritto penale, la Svizzera agisce ai sensi degli articoli 63 e 64 nella misura in cui l'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente, ossia senza previa domanda, a un'autorità omologa estera informazioni e mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che questa trasmissione permetta di avviare un procedimento penale o faciliti lo svolgimento di un'istruzione penale pendente223. Anche nell’ambito della protezione dei minori secondo il diritto civile, le informazioni sono trasmesse all’estero se l’interesse alla protezione del minore lo esige. L’autorità svizzera che riceve informazioni dall’estero le trasmette direttamente all’autorità svizzera competente affinché questa possa impiegarle nel pertinente procedimento civile, penale o amministrativo.

Gli articoli 62 e seguenti concernono pure l’esecuzione di sentenze e altre decisioni pronunciate dalle autorità. Nell’ambito del diritto civile è applicabile la legge federale del 18 dicembre 1987224 sul diritto internazionale privato (LDIP). Per le relazioni con gli Stati UE/AELS (eccettuato il Liechtenstein) è determinante la Convenzione di Lugano225 e singoli trattati bilaterali. Per il momento non esistono ancora trattati multilaterali, cui la Svizzera potrebbe aderire, volti a riconoscere ed eseguire misure di protezione estere. Ad ogni buon conto, la Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato sta esaminando l’opportunità di creare uno strumento internazionale nell’ambito in questione. La Svizzera partecipa ai relativi lavori. Una parte di questo ambito è già coperta dalle vigenti convenzioni dell’Aia concernenti la protezione dei minori226.

221 32001F0220 2001/220/GAI: Decisione quadro del Consiglio del 15 mar. 2001 relativa alla

posizione della vittima nel procedimento penale.

222 Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 330.

223 Art. 67a AIMP.

224 RS 291

225 Convenzione del 30 ott. 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, CLug;

RS 0.275.12

226 In particolare la legge federale del 21 dic. 2007 sul rapimento internazionale dei minori e

sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti, LF-RMA;

RS 211.222.32.