Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/14: Revisione dell'ordinanza concernente gli espatriati (Oespa) · 10 pagine
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ordinari e gli espatriati.
3.2.9 Entrata in vigore
Governi cantonali
GE Due anni dall’adozione del testo.
LU, ZH 1° gennaio 2016.
SZ 1° gennaio 2015.
VS Entrata in vigore rapida e disposizioni transitorie per i casi in corso.
3.2.10 Prestazioni del datore di lavoro sul certificato di salario
Associazioni, organizzazioni e altre persone consultate
CF Proposte:
Numero 57
Dichiarate qui tutti gli altri rimborsi di spese al loro valore effettivo. Precisate la loro natura e indicate l’importo corrispondente di fronte. Gli altri rimborsi di spese al loro valore effettivo sono in particolare le indennità versate dal datore di lavoro (su presentazione di una prova) a copertura delle spese professionali particolari (deducibili) degli espatriati secondo l’ordinanza federale corrispondente. In questo caso, inserite la menzione «spese professionali per espatriati» e l’importo delle spese nel campo corrispondente. Se l’impresa dispone di un regolamento per gli espatriati riconosciuto dalle autorità fiscali, inserite unicamente la nota
«Regolamento per espatriati approvato il XX.XX.XX dal Cantone XX» nella rubrica «Osservazioni» (n. 15). Negli altri casi, l’importo delle spese professionali degli espatriati deve essere indicato al numero 13.1.2.
Numero 60
Dichiarate qui ogni altra indennità forfettaria per spese che non coprono né le spese per l’autovettura o le spese di rappresentanza. Precisate dapprima la loro natura, quindi indicate l’importo nel campo corrispondente (se le indennità sono più d’una, cfr. nm. 26). Le altre indennità forfettarie per spese sono in particolare i 1500 CHF, dedotti dal datore di lavoro nel quadro dell’imposizione alla fonte,
quando l’impiegato paga personalmente le spese legate al suo espatrio, senza essere rimborsato dal suo datore di lavoro. In questo caso, inserite «spese
forfettarie per espatriati» e, in seguito, dichiarate l’indennità forfettaria versata a copertura delle spese nel campo corrispondente. Le spese personali particolari di espatriato concesse dal datore di lavoro sotto forma di un importo forfettario non devono figurare al numero 13.2.3, ma al numero 2.5, rispettivamente al n. 7, dopo che se ne sia tenuto conto nella contabilità dei salari per quanto attiene agli obblighi d’imposizione (alla fonte) e alle assicurazioni sociali.
UCS Approva la raccomandazione dell’UFG secondo la quale sarebbe auspicabile che
le spese professionali particolari a carico del datore di lavoro vengano non solo attestate nel certificato di salario, ma altresì aggiunte al reddito dell’espatriato.
Gli espatriati potrebbero in seguito dedurre queste spese professionali particolari nella dichiarazione d’imposta. Ciò permetterebbe di controllare la fondatezza delle spese professionali particolari.
OREF Propone di incoraggiare la redazione di regolamenti aziendali concernenti
l’assunzione delle spese Oespa o la concessione di indennità forfettarie Oespa.