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Consultazione 2014/147: Revisione parziale dell'ordinanza sui dispositivi medici ODmed · 6 pagine

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Ordinanza relativa ai dispositivi medici

(ODmed)

Modifica del… Progetto novembre 2014

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 17 ottobre 20011 relativa ai dispositivi medici è modificata come segue:

Art. 11 cpv.1, lett. a e b, 1bis, 1ter

1Gli organi incaricati della valutazione della conformità devono essere:

a. accreditati dal servizio di accreditamento svizzero e, qualora lo preveda un accordo internazionale, designati dall’Istituto secondo l’ordinanza del 17 giugno 19962 sull'accreditamento e sulla designazione (OAccD); o

b. abrogato

1bisPer poter essere designati, gli organi incaricati della valutazione della conformità devono soddisfare, oltre ai requisiti previsti dall’OAccD, i requisiti previsti dalle disposizioni di cui all’allegato 3a.

1terL’Istituto verifica con una valutazione completa, comprensiva di una valutazione in loco, che i requisiti di designazione siano soddisfatti.

Art. 11a Durata, rinnovo ed estensione della designazione

1La designazione è rilasciata per una durata limitata che non supera i cinque anni.

2Su richiesta e dopo una nuova valutazione completa, comprensiva di una valutazione in loco ed eventualmente di un audit osservato, la designazione può essere prorogata, per una durata che non supera i cinque anni, prima della fine del suo periodo di validità.

3Un’estensione della portata della designazione può essere concessa dopo una nuova valutazione completa comprensiva di una valutazione in loco.

RS ..........

1 RS 812.213

2 RS 946.512

2015–......