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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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Art. 19 Requisiti per il riconoscimento
1I sistemi di dosimetria devono adempire i requisiti di cui agli allegati 3–9.
2La deviazione del livello di dose accertato dal livello di riferimento, nelle condizioni di riferimento di cui all’articolo 23, non deve essere superiore a + 10 per cento.
3L’autorità di riconoscimento può permettere nel singolo caso l’applicazione di un fattore di normalizzazione relativo alle condizioni di riferimento, se i dosimetri sono portati in un campo di radiazioni conosciuto che si differenzia sensibilmente dal campo di radiazioni di riferimento.
4L’autorità di riconoscimento può, per quanto concerne la dipendenza in funzione dell’energia o il campo di misura, concedere deroghe ai requisiti di cui agli allegati 3–9. A questo scopo, è necessario che l’operatore del servizio di dosimetria dimostri che:
a. il suo sistema di dosimetria è utilizzato in campi di radiazione che forniscono un contributo di dose significativo solo in un intervallo di energia parziale; oppure
b. per ragioni fisiche o grazie a misure tecniche è impossibile che, durante l’irradiazione, sia superato un determinato valore massimo di dose.
Art. 20 Requisiti supplementari per il riconoscimento di APD
1Un APD deve aver superato una prova di omologazione secondo le norme tecniche riconosciute.
2Mediante misure e provvedimenti appropriati si deve garantire che i dati dosimetrici non possano essere cancellati prima del trasferimento nei dispositivi di memorizzazione del servizio di dosimetria individuale.
3La dipendenza della misura della dose dall’intensità di dose, se del caso anche per radiazioni pulsanti, deve essere specificata.
4Il dosimetro deve rispondere alle esigenze del luogo di impiego.
Art. 21 Requisiti degli APD come secondi dosimetri
1I requisiti degli APD supplementari secondo l’articolo 14 sono stabiliti dall’autorità di vigilanza per applicazioni concrete. Le applicazioni includono:
a. i requisiti minimi di misura;
b. la calibrazione e la tracciabilità
c. l’impostazione delle soglie di allarme; e
d. la garanzia di qualità.
2I livelli di dose accertati mediante un APD devono essere analizzati e registrati dopo ogni periodo di lavoro.