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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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Ordinanza del DFI sulla radioprotezione applicata agli impianti generatori di radiazioni ionizzanti utilizzati a scopi non medici

(Ordinanza sulla radioprotezione degli impianti)

del … Avamprogetto per l’indagine conoscitiva

Il Dipartimento federale dell’interno, d’intesa con l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN),

visti gli articoli 24 capoverso 3, 98 capoverso 4, 101, 103 capoverso 2 e 112 capoverso 2 dell’ordinanza sulla radioprotezione del …1 (ORaP),

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Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

1La presente ordinanza si applica a:

a. impianti generatori di radiazioni fotoniche o corpuscolari destinati ad applicazioni non mediche;

b. apparecchi che emanano radiazioni parassite la cui intensità di dose ambientale, misurata a una distanza di 10 cm dalla superficie, risulta essere superiore a 1 μSv/h destinati ad applicazioni non mediche.

2Vengono considerati in particolare gli impianti destinati alle prove sui materiali, al trattamento dei materiali, alle tecniche di misura e di regolazione, alla produzione di radionuclidi e gli impianti con scopi di ricerca e di sterilizzazione.

Art. 2 Definizioni

Si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 e agli allegati 1 e 4 ORaP, nonché all’allegato 1 della presente ordinanza.

Art. 3 Regole riconosciute della tecnica

Gli impianti e il loro esercizio devono essere conformi alle regole riconosciute della tecnica e messi in funzione secondo queste regole. Per regole riconosciute della tecnica si intendono, in particolare, le norme unificate a livello internazionale della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI), del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC).

RS 814.501.51

1 RS 814.501

2014–......