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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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Capitolo 6: Superamento del tenore massimo correlato a un evento nelle derrate alimentari

Art. 181

1Qualora accertino, in base alla legislazione sulle derrate alimentari, un superamento del tenore massimo correlato a un evento in una situazione di esposizione di emergenza o nella successiva situazione di esposizione esistente, le autorità di esecuzione cantonali ne informano l’USAV.

2L’USAV informa l’UFSP e gli altri Cantoni riguardo alle notifiche di cui al capoverso 1 pervenutegli.

Titolo sesto: Vigilanza e consulenza

Capitolo 1: Vigilanza

Sezione 1: Autorità di vigilanza

Art. 182

1L’UFSP, la Suva, l’IFSN e l’UFAC sono competenti per la vigilanza ai sensi della presente ordinanza.

2L’UFSP vigila sulle aziende che non sottostanno alla vigilanza della Suva o dell’IFSN, in particolare:

a. le aziende mediche;

b. gli istituti di ricerca e di insegnamento.

3L’IFSN vigila su:

a. gli impianti nucleari;

b. le indagini geologiche di cui all’articolo 35 LENu39;

c. il ricevimento e la spedizione di sostanze radioattive negli o dagli impianti nucleari.

4La Suva vigila in particolare sulle aziende industriali e artigianali.

5Le autorità di vigilanza di cui ai capoversi 2-4 coordinano l’esecuzione della vigilanza e si accordano tra di loro in caso di dubbio circa la competenza. A tale fine si riuniscono periodicamente.

6L’UFAC vigila sugli operatori di aeromobili per quanto concerne la sorveglianza del personale di volo professionalmente esposto a radiazioni.

39 RS 732.1