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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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Sezione 2: Obblighi
Art. 183 Obbligo di archiviazione e d'informazione
Le autorità di vigilanza sono tenute ad archiviare i documenti relativi al rilascio della licenza, agli adeguamenti della licenza nonché alla vigilanza. Forniscono su richiesta i documenti necessari alle autorità preposte al rilascio delle licenze in qualsiasi momento.
Art. 184 Informazioni sugli eventi di interesse pubblico
L’autorità di vigilanza provvede a informare in tempo utile le persone e i Cantoni interessati nonché la popolazione in merito agli eventi di interesse pubblico.
Sezione 3: Controlli
Art. 185 Principio
Le autorità di vigilanza eseguono controlli a campione e graduati in base al potenziale di rischio per verificare se le norme sono rispettate e se la protezione dell’essere umano e dell’ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti è garantita.
Art. 186 Obblighi di collaborazione
1All’autorità di vigilanza devono essere fornite gratuitamente tutte le informazioni e messi a disposizione tutti gli apparecchi, gli oggetti e i documenti necessari per i controlli.
2Inoltre deve esserle consentito di accedere a impianti, dispositivi e zone se ciò è necessario per l’esecuzione dei controlli.
Art. 187 Coinvolgimento di terzi
L’UFSP può incaricare terzi di eseguire i controlli, in particolare:
a. aziende attive nella garanzia della qualità degli impianti di diagnostica;
b. esperti che effettuano audit clinici.
Art. 188 Controllo delle importazioni, delle esportazioni e dei transiti
1Nel caso di importazione, esportazione e transito, gli uffici doganali verificano, nell’ambito dei loro controlli, se il trasporto di sorgenti radioattive è stato autorizzato.
2Su richiesta dell’autorità preposta al rilascio delle licenze, controllano se, al momento dell’importazione, dell’esportazione e del transito, le merci sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza.