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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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Ordinanza del DFI sulla radioprotezione per gli acceleratori di particelle impiegati in medicina (Ordinanza sugli acceleratori, OrAc)

del ... Avamprogetto per l’indagine conoscitiva

Il Dipartimento federale dell’interno,

visti gli articoli 24 capoverso 3, 43 capoverso 5, 47 capoverso 2, 98 capoverso 4, 101, 103 capoverso 2 e 112 capoverso 2 dell’ordinanza del ...1 sulla radioprotezione (ORaP),

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Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo, oggetto e campo di applicazione

1La presente ordinanza ha lo scopo di proteggere i pazienti, gli utilizzatori nonché terze persone e l’ambiente dalle radiazioni ionizzanti emesse durante la messa in esercizio e l’utilizzazione di acceleratori di elettroni e altri acceleratori di particelle (di seguito: acceleratori) impiegati a fini terapeutici in medicina umana e veterinaria.

2Disciplina:

a. l’installazione e l’esercizio degli acceleratori e della relativa metodica per immagini in megavolt (di seguito: metodica per immagini in MV), in particolare le misure edili di radioprotezione, l’organizzazione e il controllo da parte del titolare della licenza, gli obblighi di diligenza e il programma di garanzia della qualità (articoli 2–27);

b. la procedura per definire lo stato della scienza e della tecnica vincolante per l’installazione e l’esercizio degli altri acceleratori di particelle impiegati in medicina (articolo 28).

3Per l’immissione sul mercato degli acceleratori si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 17 ottobre 20012 relativa ai dispositivi medici (ODmed).

4L’installazione e l’esercizio, incluso il programma di garanzia della qualità dei sistemi di metodica per immagini in kilovolt, per il controllo della posizione, la pianificazione e la simulazione nell’utilizzo di raggi X sono retti dall’ordinanza del xx.xx.xxxx3 concernente la radioprotezione relativa agli impianti a raggi X per uso medico.

RS 814.501.513

1 RS 814.501

2 RS 812.213

3 RS 814.542.1