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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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Art. 2 Definizioni
Valgono le definizioni riportate nell’articolo 2 e nell’allegato 1 ORaP, nonché nell’allegato 1 della presente ordinanza.
Art. 3 Deroghe
In singoli casi, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può concedere deroghe su domanda alle disposizioni della presente ordinanza, se:
a. l’esperienza e lo stato della scienza e della tecnica lo richiedono nel caso di un’innovazione tecnica o di una speciale applicazione; e
b. misure adeguate garantiscono che il rischio radiologico rimane invariato.
Sezione 2: Misure edili di radioprotezione
Art. 4 Ubicazione degli acceleratori
Gli acceleratori devono essere in esercizio all’interno di un locale di irradiazione. Il dispositivo di comando deve trovarsi all’esterno del locale di irradiazione.
Art. 5 Locale di irradiazione
1Il locale di irradiazione deve essere equipaggiato come zona sorvegliata secondo l’articolo 97 ORaP.
2Il locale di irradiazione deve essere schermato conformemente all’articolo 7.
3Deve essere possibile lasciare il locale di irradiazione in qualsiasi momento. Il titolare della licenza deve collocare nel locale di irradiazione, ben visibili, le istruzioni su come abbandonare il locale e sulla via di fuga in caso di emergenza.
4Il locale di irradiazione deve essere dotato, fatto salvo il capoverso 5, di una porta (porta di accesso) sufficientemente schermata e munita di un dispositivo che consenta l’inizio dell’irradiazione e l’esercizio dell’acceleratore soltanto quando essa è chiusa. Se la porta di accesso è motorizzata, i relativi dispositivi di comando devono essere collocati sia all’esterno sia all’interno del locale di irradiazione. In caso di avaria del dispositivo, deve essere possibile aprire la porta da ambo le parti.
5Una porta di accesso non è necessaria se, con l’adeguata disposizione della zona di accesso al locale, è garantito che durante il normale esercizio dell’acceleratore non siano superati da nessuna parte i vincoli per la dose ambientale di una settimana nelle aree accessibili.
6Mediante dispositivi adeguati deve essere garantito che durante l’irradiazione il paziente possa essere osservato ininterrottamente dal quadro di comando e che possa comunicare a voce con il personale.
7Se effetti fotonucleari possono produrre sostanze radioattive, l’impianto di ventilazione o di climatizzazione va regolato in modo tale che la pressione nel locale di irradiazione sia leggermente inferiore rispetto a quella dell’aria nel locale antistante.