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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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Art. 9 Documentazione relativa alle misure tecniche edili di radioprotezione
1Prima dei lavori di costruzione o d’installazione, deve essere presentata all’UFSP la documentazione relativa alle misure tecniche edili di radioprotezione dei locali in cui sono utilizzati gli acceleratori, necessaria al rilascio della licenza.
2La correttezza della documentazione di radioprotezione deve essere esaminata dal perito in radioprotezione ai sensi dell’articolo 16 della legge del 22 marzo 19914 sulla radioprotezione.
3Tale documentazione comprende i piani di radioprotezione e gli elementi per il calcolo di cui agli allegati 2 e 3.
4Per le applicazioni speciali la documentazione per il calcolo dev’essere utilizzata conformemente all’allegato 2, sempreché vi si presti, o adeguata in vista della stessa fattispecie.
Art. 10 Controllo dell’esecuzione della costruzione
Il perito in radioprotezione controlla che l’esecuzione della costruzione avvenga in maniera corretta, conformemente ai piani di radioprotezione approvati.
Sezione 3: Messa in esercizio
Art. 11 Collaudo
1Prima di consegnare l’acceleratore al titolare della licenza il fornitore deve eseguire un collaudo conformemente alle istruzioni del fabbricante e alle norme armonizzate a livello internazionale applicabili secondo l’ODmed5.
2In occasione del collaudo devono essere controllati almeno i componenti rilevanti per la sicurezza e la dosimetria con la collaborazione del fisico medico.
3Il fornitore può consegnare l’acceleratore al titolare della licenza solo dopo l’esecuzione del collaudo e l’approvazione di quest’ultimo da parte del fisico medico.
4Il fisico medico provvede affinché siano stabiliti i livelli di riferimento per gli esami di stabilità di cui all’articolo 21 capoverso 3 e autorizza la messa in funzione dell’acceleratore per trattamenti medici.
Art. 12 Consegna della documentazione dell’impianto e formazione
1Per ogni acceleratore il fornitore deve consegnare le informazioni sui dispositivi secondo l’articolo 7 ODmed6.
2Il titolare della licenza e il fornitore stilano congiuntamente un libretto d’impianto.