Rapporti
Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 129Fedlex · Rapporto esplicativo
Allegato 7: Limiti di immissione
I limiti di immissione per l’aria e le acque accessibili alla popolazione sono stati valutati nuovamente. In effetti, nell’ordinanza vigente i limiti di immissione nell’aria erano basati sul vincolo CA, grandezza applicata alle persone professionalmente esposte e non agli individui della popolazione, per le quali i limiti di immissione sono fissati.
Per quanto riguarda i limiti di immissione per le acque accessibili alla popolazione, il loro calcolo si basava sui valori di esenzione dell’ORaP vigente, che erano stati calcolati sulla base di uno scenario di ingestione puro. È in effetti lo scenario più pertinente per fissare un limite di immissione per le acque. I valori di esenzione dell’ORaP vigente sono stati sostituiti dai nuovi valori di esenzione e di liberazione definiti nelle BSS dell’Euratom per garantire l’armonizzazione delle prassi e per facilitare i flussi di merci alle frontiere. Questi nuovi valori di esenzione e di liberazione sono stati calcolati sulla base di scenari complessi che implicano le varie vie di esposizione (inalazione, ingestione, esposizione esterna ecc.), ma lo scenario di ingestione puro non viene considerato poiché il nulla osta in generale non si applica a «sostanze destinate al consumo». Di conseguenza, l’utilizzazione di questi nuovi valori di esenzione e di liberazione non è adatta per calcolare i limiti di immissione nelle acque accessibili alla popolazione, e non è dunque possibile sostituire semplicemente i vecchi valori di esenzione con quelli nuovi per il calcolo dei limiti di immissione. Come nell’ordinanza vigente, i limiti di immissione sono dunque calcolati considerando uno scenario di pura ingestione e i nuovi limiti di immissione si basano dunque sui coefficienti di dose di ingestione.
Per maggiore chiarezza e trasparenza, i modelli e i parametri utilizzati per i calcoli dei limiti di immissione sono stati esplicitati in un apposito allegato. Il valore di dose bersaglio utilizzato per il calcolo dei limiti di immissione per l’aria e per le acque accessibili alla popolazione è stato fissato a 0,3 mSv l’anno. Il rispetto dei limiti di immissione garantisce così che il vincolo di dose riferito alla sorgente non è superato. Contrariamente ai valori attuali, che considerano solamente le dosi indotte per gli adulti, i calcoli di dose sono stati effettuati per tre categorie di età («bambino in tenera età», «bambino di 10 anni» e «adulto»). Il valore più peggiorante viene considerato per fissare il limite di immissione.
Allegato 8: Designazione delle zone controllate e sorvegliate
Rispetto all’allegato 6 vigente la designazione «zone controllate» è stata sostituita con «zone controllate e sorvegliate». Si aggiungono inoltre disposizioni sulla designazione dei tipi di zona.
Allegato 9: Valori di attività per la definizione di sorgenti sigillate ad alta attività
Le sorgenti sigillate ad alta attività sono definite secondo i valori AIEA EPR-D-Values [10]. In questo allegato sono riportati i criteri di attività della maggior parte dei nuclidi noti. Per la valutazione di ulteriori nuclidi, si può consultare la pubblicazione dell’AIEA EPR-D-Values [10].
Allegato 10: Modifica di altri atti normativi
Sono modificati in particolare gli atti normativi che rinviano all’ORaP vigente o che non contengono più la terminologia attuale.
Su richiesta dell’IFSN, l’allegato 6 viene adeguato anche all’ordinanza sull’energia nucleare (OENu)42 affinché l’introduzione attualmente in corso nelle centrali nucleari della classificazione delle emergenze compatibile con l’AIEA sia sostenuta da una base legale.
Nell’ambito dei progetti di ricerca, gli attuali articoli 44 (concerne solo il testo tedesco) dell’ordinanza sulle sperimentazioni cliniche (OSRUm)43 e 23 (concerne solo il testo tedesco e francese) dell’ordinanza sulla ricerca umana (ORUm)44 sono modificati e ampliati. A livello di contenuto, i capoversi 5-7 dell’articolo 44 OSRUm e i capoversi 4-6 dell’articolo 23 ORUm restano invariati, cambia solo la numerazione. Se durante lo svolgimento di un progetto o il calcolo successivo delle dosi si constata il superamento di un vincolo di dose, è imperativo notificarlo al servizio responsabile del progetto di ricerca, ossia la commissione d’etica o Swissmedic. Ciò pressuppone ovviamente che la dose efficace sia accertata sistematicamente, in particolare se all’inizio non sono disponibili tutti i parametri per pro-
42RS 732.11