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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo

1 Osservazioni generali

1.1 Situazione iniziale

L’ordinanza sulla dosimetria si basa sull’ordinanza sulla radioprotezione (ORaP)1. Nell’ambito della revisione totale dell'ORaP (avamprogetto ORaP: AP-ORaP) è risultato imprescindibile rivedere anche l’ordinanza sulla dosimetria.

1.2 Contenuti della revisione, principali modifiche

Le principali modifiche emanano dalla revisione dell'ORaP, ma sono state prese in considerazione anche le esperienze maturate nell’ambito dell’attività di vigilanza, come il disciplinamento concreto delle situazioni che richiedono l’uso obbligatorio di un dosimetro supplementare. Sono confluite nella modifica anche le raccomandazioni del gruppo di esperti per la dosimetria della Commissione federale della radioprotezione (CPR).

La presente ordinanza disciplina ora anche la dosimetria ambientale, per la quale non esistevano ancora disposizioni normative. I nuovi articoli concernenti la dosimetria ambientale si basano sul documento «Empfehlungen zur Sicherstellung der Messdatenqualität von Umgebungsdosimetriesystemen» (Raccomandazioni sulla garanzia della qualità delle misurazioni dei sistemi di dosimetria ambientale, non disponibili in italiano) emanato dalla CPR il 24 novembre 2004. La dosimetria ambientale persegue i seguenti scopi:

 misurazione delle dosi locali attraverso la radiazione diretta (incl. skyshine) di più di 1 mSv/anno (risp. 5 mSv/anno) secondo l’articolo 36 capoversi 3 e 4 AP-ORaP;

 prova delle deviazioni dal valore naturale di fondo;

 approntamento di informazioni supplementari su campi di radiazione e ripartizione delle dosi dopo incidenti.

Conformemente all’AP-ORaP, d’ora innanzi le dosi del personale di volo dovranno essere accertate mediante calcolo, come stabilito dall’articolo 15 della presente ordinanza. L’articolo 40 e l’allegato 9 disciplinano l’accertamento della dose in caso di esposizione al radon.

Il nuovo limite, molto più basso, della dose per il cristallino deve essere sorvegliato mediante una dosimetria adeguata. A questo riguardo, nell’articolo 11 si è cercata la soluzione più pragmatica possibile, che potesse essere attuata facilmente dalle aziende e dai servizi di dosimetria e garantisse nel contempo una buona sorveglianza. Si è rinunciato volutamente a imporre una nuova grandezza dosimetrica Hp(3).

Nell’articolo 6 è stato specificato quando devono essere eseguite le misurazioni di sondaggio. Le corrispondenti schede caratteristiche specifiche dei radionuclidi di cui all’allegato 11 sono state completate con quattro nuovi nuclidi, mentre sono state innalzate le soglie di sondaggio troppo basse.

1.3 Ripercussioni

1.3.1 Confederazione

Attuazione delle nuove disposizioni nell’ambito dell’attività di autorizzazione e di vigilanza dell’UFSP. In base alle nuove disposizioni, le autorità di vigilanza devono poter eseguire, se necessario, un accertamento della dose in caso di esposizione al radon.

1.3.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

1.3.3 Servizi di dosimetria e aziende

I servizi svizzeri di dosimetria omologati devono tenere conto di nuovi fattori nell’accertamento delle dosi per il cristallino e delle dosi per le estremità e calcolarli per i clienti. Ciò implica un maggiore onere

1 RS 814.501