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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 15 Accertamento della dose del personale di volo

Conformemente agli articoli 63 e 64 AP-ORaP, parte del personale di volo viene ora considerato professionalmente esposto a radiazioni, con conseguente accertamento obbligatorio della dose individuale. Questo accertamento può essere eseguito dall’azienda stessa, a condizione che disponga di un software riconosciuto.

Art. 16 Protrazione del periodo di misura

Questo articolo è stato completato con la dicitura «un trimestre» conformemente all’articolo 74 capoverso 2 AP-ORaP. L’elenco delle condizioni per la protrazione del periodo di misura non è esaustivo.

Il capoverso 2 è stato abrogato in quanto contemplava un principio che deve valere sempre per il sistema di misura utilizzato e non unicamente in caso di protrazione del periodo di misura (art. 80 cpv. 2 AP-ORaP).

Sezione 2: Requisiti tecnici dei sistemi di dosimetria

Art. 17 Requisiti generali

Questa disposizione corrisponde al vigente articolo 17 della vigente ordinanza sulla dosimetria, ad eccezione dell'adeguamento dei rimandi all'AP-ORaP.

Art. 18 Requisiti per le condizioni ordinarie

Corrisponde al vigente articolo 18 dell’ordinanza sulla dosimetria.

Art. 19 Requisiti per l’omologazione

Questa disposizione corrisponde al vigente articolo 19 dell’ordinanza sulla dosimetria, ad eccezione del rimando all'AP-ORaP.

Art. 20 Requisiti supplementari per l’omologazione di APD

L’articolo 20 corrisponde all’ordinanza sulla dosimetria vigente, ad eccezione del capoverso 1 e del cambiamento della denominazione «sistemi elettronici di dosimetria» in «dosimetri individuali attivi (APD)». Nella prassi si tratta sempre di APD. La denominazione «sistemi elettronici di dosimetria individuale» è un iperonimo.

Il capoverso 1 è stato riformulato. Le norme tecniche riconosciute sono parte integrante dello stato della scienza e della tecnica (cfr. p. es. DIN 45020:2006 n. 1.3 f oppure p. 14 del bollettino online pubblicato dalla Seco «SAS E-Forum» dell'agosto 2013). L'articolo 20 capoverso 1 precisa pertanto l'articolo 9 LRaP. Le norme tecniche riconosciute vengono soddisfatte non solo dagli ADP che hanno superato una prova di omologazione secondo le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI), ma anche da quelli che hanno superato una prova di omologazione equivalente. Tuttavia,eventuali divergenze dalle norme CEI vanno motivate nei confronti dell'UFSP.

Art. 21 Requisiti degli APD come secondi dosimetri

Gli APD conformemente all’articolo 14 devono soddisfare determinati requisiti, affinché possano essere utilizzati nel migliore modo possibile. L'analisi e la registrazione dei valori di dose misurati con gli APD rispondono all’obbligo generale di ottimizzazione giusta l’articolo 4 AP-ORaP.

Art. 22 Misure di interconfronto

Questa disposizione corrisponde al vigente articolo 21 dell’ordinanza sulla dosimetria, ad eccezione del rimando all'AP-ORaP.

Sezione 3: Definizioni e condizioni tecniche

Art. 23 Condizioni di riferimento

Questa disposizione corrisponde al vigente articolo 22 dell’ordinanza sulla dosimetria, ad eccezione del rimando all'AP-ORaP.

Art. 24 Definizione del fantoccio

Secondo la nuova disposizione, il fantoccio viene definito anche per un dosimetro per il cristallino. Per