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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 7 Dosimetria delle persone mobilitate in caso di aumento di radioattività
Questa disposizione corrisponde ampiamente al vigente articolo 10 dell’ordinanza sulla dosimetria, ad eccezione dei rimandi all'ORaP. D’ora innanzi il DDPS rispettivamente l’Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP disciplinerà la dosimetria delle persone mobilitate.
Nel capoverso 3 è stato stralciato il secondo periodo, perché non è chiaro quale sia la direzione dell'intervento cui ci si riferisce. Secondo il capoverso 2 è il DDPS a decidere l'esecuzione di misurazioni di sondaggio.
Capitolo 2: Irradiazione esterna di persone
Sezione 1: Esecuzione della dosimetria
Art. 8 Modalità per l’utilizzo del dosimetro
Questa disposizione corrisponde al vigente articolo 11 dell’ordinanza sulla dosimetria, con una precisazione riguardante il punto (all'altezza del petto) in cui portare il dosimetro per l’intero corpo. Se deve essere utilizzato per determinare la dose per il cristallino dell'occhio, il dosimetro per l’intero corpo portato all’altezza del petto consente di effettuare una stima ragionevole.
Art. 9 Utilizzo di più dosimetri
Il capoverso 1 di questa disposizione corrisponde al vigente articolo 12 dell’ordinanza sulla dosimetria.
In singoli casi, che non possono essere descritti nella presente ordinanza, l’autorità di vigilanza stabilisce in che modo dev’essere determinata e segnalata la dose efficace impegnata.
Il nuovo capoverso 3 dispone che i lavori richiedenti l’utilizzo di un secondo dosimetro siano menzionati in un elenco non esaustivo. Nell’ambito della sua attività di vigilanza, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha constatato che spesso in questo ambito non viene utilizzato un secondo dosimetro. Menzionando espressamente i lavori s’intende chiarire quando l’utilizzo di un secondo dosimetro è d’obbligo.
Art. 10 Modalità per l’utilizzo con un grembiule di radioprotezione
La nozione di grembiule al piombo è stata sostituita con quella di grembiule di radioprotezione perché oggi sono utilizzati anche altri materiali oltre al piombo.
In virtù del nuovo capoverso 1, il servizio di dosimetria individuale deve contrassegnare il secondo dosimetro. In questo modo dovrebbe essere possibile evitare di confondere i due dosimetri, come succede spesso nella pratica.
Il capoverso 3 viene completato con l’obbligo di segnalare al servizio di dosimetria individuale se la persona che necessita di un secondo dosimetro porta una protezione per la tiroide. Il servizio di dosimetria individuale necessità di questa informazione per calcolare la dose totale individuale secondo il capoverso 2.
Gli altri capoversi sono rimasti immutati rispetto al vigente articolo 14.
Art. 11 Dose per il cristallino
Questo articolo è nuovo e disciplina la sorveglianza del nuovo limite per il cristallino (art. 68 cpv. 3 lett.a AP-ORaP).
Il capoverso 1 riprende la raccomandazione2 della CPR. La grandezza Hp (0.07) è adeguata per la sorveglianza del cristallino nella maggior parte dei tipi di radiazione utilizzati. L’introduzione di un’altra grandezza operativa Hp(3) complicherebbe inutilmente la dosimetria. Qualora in futuro fossero messi a punto dosimetri per il cristallino calibrati specialmente per Hp(3), potrà essere utilizzata anche questa grandezza dosimetrica. Al momento è prematuro disciplinare questa grandezza dosimetrica nell’AP-ORaP, poiché non è ancora chiaro come si possa calibrare Hp(3).
2 Recommandations concernant la surveillance dosimétrique du cristallin de l’oeil (Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività, 2011), documento non pubblicato in italiano.