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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo
Il capoverso 2 stabilisce che in casi speciali l’autorità di vigilanza, analogamente all’articolo 9, deve avere la possibilità di esigere l’uso di un secondo dosimetro all’altezza degli occhi. Esso misura anche la dose superficiale individuale Hp(0.07).
Secondo il capoverso 3 deve essere registrata la dose superficiale individuale totale in caso di utilizzo di due dosimetri. In tal modo si tiene conto del fatto che per esempio un medico non porterà costantemente entrambi i dosimetri e durante i lavori con dosi basse utilizzerà soltanto il primo dosimetro. Con la dose superficiale individuale totale si tiene conto dell’esposizione del cristallino anche in queste situazioni. Nei lavori per i quali viene indossato un grembiule, la quota del primo dosimetro portato sotto il grembiule sarà irrilevante per cui non verrà registrata una dose troppo elevata.
Secondo il capoverso 4, una persona professionalmente esposta alle radiazioni può ridurre la propria dose per il cristallino indossando occhiali protettivi. A seconda dell’uso può essere l’unico modo per evitare di superare il limite annuo. Dato che la schermatura di questi occhiali varia da un modello all‘altro, il perito deve stabilire un fattore di correzione individuale fL per il modello indossato (L sta per lente e dovrebbe evitare confusioni con altri fattori di correzione). L’autorità di vigilanza deve dare il suo consenso al fattore di correzione. Questo articolo è nuovo e disciplina la sorveglianza del nuovo limite di dose per il cristallino (art. 68 cpv. 3 lett. a AP-ORaP).
Art. 12 Dosimetro per le estremità
Nel corso della sua attività di vigilanza, l’UFSP ha constatato che spesso, specialmente in ambito medico, non viene portato alcun dosimetro per le estremità, nemmeno quando sussisterebbero le condizioni conformemente all’articolo 9 capoverso 1. Il presente articolo contempla un elenco non esaustivo dei lavori per i quali è obbligatorio l‘uso di un dosimetro per le estremità. Si tratta di lavori che implicano dosi regolari per le mani e un forte rischio che il relativo limite venga superato. L’elenco dovrebbe aiutare il perito a individuare le persone professionalmente esposte a radiazioni che devono portare un dosimetro per le estremità. In singoli casi (non riportati nell’articolo) l’autorità di vigilanza deve avere la possibilità di esigere l’uso di un dosimetro per le estremità.
L’elenco è formulato in modo da non sconfinare nell’ambito di vigilanza dell’ENSI, che provvede dal canto suo a emanare direttive adeguate al riguardo.
Art. 13 Accertamento delle dosi per le estremità nella manipolazione di sorgenti non sigillate
Da una ricerca dell’Istituto di radiofisica (IRA) di Losanna è emerso che nella manipolazione di sorgenti non sigillate le dosi per le mani misurate con un dosimetro ad anello soggiacciono a notevoli variazioni. La dose alla punta delle dita può essere molto più elevata di quella misurata all’altezza della base del dito. Il gruppo di esperti per la dosimetria individuale della CPR ha riassunto queste conoscenze in una raccomandazione3.
Il nuovo articolo 13, che si basa su questa raccomandazione, mira a garantire che venga inserita nel registro centrale delle dosi una dose per le mani possibilmente realistica. Il fattore di correzione è detto fE (E sta per estremità).
Art. 14 Utilizzo di un dosimetro individuale attivo come secondo dosimetro
Questo nuovo articolo disciplina l’utilizzo di dosimetri individuali attivi (APD) come secondi dosimetri, spesso già gestiti in questo modo nella prassi. L’elenco si basa sulle conoscenze e sulle esperienze maturate dall’autorità di vigilanza.
Questa nuova disposizione riprende una parte del vigente articolo 13 dell’ordinanza sulla dosimetria. Tuttavia, i criteri per l'utilizzo di un APD come secondo dosimetro sono precisati in un nuovo articolo.
Il nuovo articolo poggia inoltre su parti di una raccomandazione del gruppo di esperti per la dosimetria individuale della CPR.4
3 Prise de position de la CPR à l’intention de l’OFSP concernant la dosimétrie des extrémités en médecine nucléaire (Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività, 2009), documento non pubblicato in italiano.
4 Empfehlungen zur Verwendung von aktiven Personendosimetern (Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività, 2010), documento non pubblicato in italiano.