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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 70Fedlex · Rapporto esplicativo
1 In generale
1.1 Situazione iniziale
L’International Commission on Radiological Protection (ICRP; Commissione internazionale per la protezione radiologica) verifica periodicamente lo stato della ricerca sulle ripercussioni delle radiazioni ionizzanti per la salute e, in base a ciò, pubblica raccomandazioni in materia di radioprotezione che sono riconosciute a livello internazionale e servono da base per le legislazioni nazionali.
L’ordinanza del 22 giugno 19941 sulla radioprotezione (ORaP) si basa sulle raccomandazioni dell’ICRP del 1990 (ICRP 60). Nel 2007 è stata pubblicata una nuova versione delle raccomandazioni (ICRP 103) [1], che sostituisce quella del 1990. Fra l’altro, vi vengono introdotti un nuovo concetto per la suddivisione di situazioni e categorie di esposizione e un corrispondente sistema di protezione. Per il calcolo della dose equivalente, i fattori di ponderazione vengono aggiornati in conformità al più recente stato della scienza. Ora vi viene anche chiesta la protezione dell’ambiente (piante, animali) dalle radiazioni ionizzanti.
Basandosi sulle raccomandazioni ICRP 103, nel 2014 l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha pubblicato direttive internazionali (International Basic Safety Standards; norme fondamentali di sicurezza internazionali) – le BSS dell’AIEA [2] –, che dovranno servire da modello per le legislazioni nazionali pur se, tuttavia, per i membri, come la Svizzera, non sussiste alcun obbligo di ripresa.
Anche basandosi sulle raccomandazioni dell’ICRP e in stretta collaborazione con l’AIEA, la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) ha elaborato la direttiva BSS [3].
Le BSS dell’Euratom sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 17 gennaio 2014. I Paesi membri dell’UE hanno tempo fino al 6 febbraio 2018 per applicare questa direttiva nel loro diritto nazionale.
Alcuni ambiti, come i limiti di dose e limiti di esenzione, sono vincolanti e devono essere applicati alla lettera. In altri settori, come il radon, le libertà degli Stati membri sono maggiori e possono venire considerate le particolarità nazionali.
1.2 Contenuto della revisione, principali modifiche
1.2.1 Principi per la revisione
L’articolo 9 della legge del 22 marzo 19912 sulla radioprotezione (LRaP) stabilisce che devono essere presi provvedimenti secondo il più recente stato della scienza e della tecnica per limitare l’esposizione alle radiazioni. La legislazione svizzera in materia di radioprotezione va perciò riveduta conformemente alle raccomandazioni internazionali per la radioprotezione, considerando in primo luogo la proposta di applicazione dell’Euratom, ciò in ogni caso in settori nei quali è significativo lo scambio con i Paesi confinanti.
Il livello di protezione va mantenuto in caso di rischi elevati, tuttavia occorre introdurre sempre di più un sistema graduato in base ai rischi.
Siccome la LRaP non sarà sottoposta a revisione, gli adeguamenti alle direttive internazionali possono essere apportati solo nella misura in cui sono autorizzati dalla legge.
1.2.2 Campo d’applicazione, limiti di esenzione, limiti di licenza
Il campo d’applicazione dell’ORaP (avamprogetto ORaP: AP-ORaP) viene ampliato: ora non c’è più alcun limite d’attività inferiore a partire dal quale una sostanza non rientra più nel campo d’applicazione dell’ordinanza. Ciò non ha conseguenze pratiche, poiché continuano a esservi limiti di esenzione e limiti di licenza che determinano i provvedimenti da adottare. Le materie prime di origine naturale non sono neanche più esplicitamente escluse dal campo d’applicazione e vi rientrano.
I limiti di esenzione definiscono l’attività a partire dalla quale una sostanza radioattiva può essere trattata alla stregua di una sostanza inattiva. Affinché per simili sostanze o scorie non sorga alcun problema nel caso di un passaggio del confine, è importante che questi limiti di esenzione siano armoniz-