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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 74Fedlex · Rapporto esplicativo
1.2.12 Limiti di immissione, protezione dell’ambiente
Con la revisione della legge sulle derrate alimentari (LDerr)5 vengono aboliti i valori di tolleranza per nuclidi radioattivi nelle derrate alimentari. Per sostituirli, nella LRaP viene introdotto un nuovo articolo (art. 18) che obbliga il Consiglio federale a fissare limiti di immissione per la sorveglianza delle immissioni di impianti svizzeri, valori che vengono concretizzati nell’AP-ORaP. Con i limiti di immissione per l’acqua si attua in buona misura anche la direttiva Euratom relativa alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano [4].
Le direttive internazionali prevedono anche che l’ambiente debba essere protetto dalla radioattività, indipendentemente dall’essere umano. L'elaborazione delle basi a tale scopo è appena iniziata a livello internazionale. Nell’AP-ORaP, al momento, a parte i limiti di immissione non è previsto alcun ulteriore provvedimento per la protezione dell’ambiente.
1.2.13 Radon
Sulla base di studi epidemiologici, in direttive internazionali e da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) si raccomanda di ridurre il livello di riferimento per il radon nei locali di abitazione e di soggiorno. Queste raccomandazioni vengono ora attuate dall’AP-ORaP per i nuovi edifici e in caso di risanamenti. Si applica ora un livello di riferimento di 300 Bq/m3 invece di un limite di 1000 Bq/m3.
1.2.14 Siti contaminati da radiazioni
Si introducono nuove disposizioni per le radiazioni che risalgono a precedenti attività. Un esempio attuale sono le contaminazioni da radio provocate negli anni 1960 dai lavori a domicilio per l’industria orologiera.
1.2.15 Basi scientifiche
Le basi scientifiche e le fonti dei dati negli allegati sono state verificate e i valori adeguati alle attuali pubblicazioni. Nel commento ai singoli articoli sono menzionate le fonti e nel capitolo 3 sono riassunte in una bibliografia.
1.2.16 Terminologia
La terminologia dell’AP-ORaP è stata verificata e in parte adeguata alla terminologia internazionale. Non si parla più di «persone non professionalmente esposte a radiazioni», bensì di «individui della popolazione».
D’ora in poi il termine «sorgente di radiazioni» sarà utilizzato solo come iperonimo per gli impianti che producono radiazioni ionizzanti e utilizzano sorgenti radioattive. Finora veniva utilizzato in tedesco a tal fine anche per indicare la «sorgente». Pertanto, con l'attuale modifica il termine tedesco «Radioaktive Strahlenquellen» sarà sostituito da «radioaktive Quellen», ma questo cambiamento non ne comporta alcuno per l’italiano.
Il termine «dose equivalente» sarà utilizzato solo quando si riferirà a una dose assorbita da un organo. Nelle direttive in inglese si parla di «equivalent dose». Il termine «dose equivalent» tuttavia non sarà più tradotto con «dose equivalente», bensì con «equivalente di dose» poiché si tratta di una grandezza operativa e non di una dose.
Nelle versioni italiane delle ordinanze il termine «Aufsichtsbehörde» - a differenza del tenore della LRaP («autorità di sorveglianza») - è ora tradotto con «autorità di vigilanza», poiché con il termine «autorità di sorveglianza» si intende piuttosto la sorveglianza dell'ambiente anziché la vigilanza in generale.
Gli adeguamenti terminologici saranno effettuati rispettivamente in tutte le ordinanze interessate.
1.2.17 Protezione dei dati
Nella nuova ordinanza le disposizioni legali sulla protezione dei dati non corrispondono ancora ai requisiti della normativa svizzera in materia di protezione dei dati. Si prevede di elaborare le corrispondenti basi legali.