Progetto

Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn).

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Ordinanza sulla protezione degli animali

(OPAn)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L’ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Art. 152 cpv. 1 lett. e

1L'autista deve:

e. al momento della consegna di animali trasportati per il macello, annotare per scritto la durata del trasporto.

Art. 165 cpv. 2

2I mezzi di trasporto possono servire come luoghi di ricovero durante le soste superiori a due ore soltanto se gli animali dispongono delle dimensioni minime di detenzione indicate nell’allegato 1, se hanno accesso all’acqua o, eventualmente, al latte e se vengono foraggiati negli intervalli di tempo consoni alla specie. Inoltre le condizioni climatiche devono essere adeguate alle esigenze degli animali.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

.... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 455.1