Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 2 pagine

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Commento concernente la modifica dell’ordinanza sulla protezione degli animali

I. Situazione iniziale

Con la proposta di revisione dell’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali1 (OPAn) si intende adeguare le disposizioni per cui nella pratica sono state riconosciute necessità di miglioramento. Sono necessari degli adeguamenti nella sezione 1 e 3 del capitolo 7 «Trasporto di animali».

II. Commento ai singoli articoli

Art. 152 cpv. 1 lett. e

Dai protocolli verbali ufficiali relativi all’articolo 15 della legge sulla protezione degli animali2 (LPAn) emerge che la durata di trasporto massima di sei ore vale per tutti i trasporti di animali, anche per quelli di animali trasferiti per hobby (cani oppure cavalli). Secondo l’attuale articolo 152 capoverso 1 lettera OPAn, occorre annotare per iscritto la durata di viaggio di tutti i trasporti. Un obbligo di documentazione generalizzato di questo tipo risulta tuttavia sproporzionato (grandi oneri amministrativi). Inoltre, è stato dimostrato che è difficile riportare la durata di trasporto in particolare per i trasporti collettivi destinati ai macelli quando gli animali sono prelevati in diverse aziende di provenienza e sono trasbordati in veicoli più grandi e trasportati da diversi autisti. Poiché il trasportatore dell’ultima tappa è responsabile del rispetto del tempo massimo di trasporto di sei ore, egli deve sapere per quanto tempo i singoli animali caricati sul suo mezzo di trasporto sono già in viaggio. Per quanto concerne i trasporti di animali per i macelli, vi è inoltre un maggiore pericolo che siano tollerati danni alla salute causati dal superamento della durata massima di trasporto di sei ore. A seguito di tali motivi, l’obbligo di documentazione fissato nell’articolo 152 capoverso 1 lettera e deve essere limitato ai trasporti di animali destinati al macello. Indipendentemente dall’obbligo di documentazione, valgono la durata di trasporto massima e le altre disposizioni previste per tutti i trasporti di animali. Queste disposizioni possono essere verificate dalle autorità di esecuzione, per esempio raccogliendo testimonianze.

Art. 165 cpv. 2

Di consueto, nei mezzi di trasporto, gli animali non hanno a disposizione le dimensioni minime fissate all’allegato 1. L’attuale articolo 165 capoverso 2 statuisce che i mezzi di trasporto possono servire come luoghi di ricovero per un massimo di quattro ore durante le soste. Prendendo in considerazione una durata di trasporto di sei ore (art. 15 cpv. 1 LPAn), un animale potrebbe passare fino a 10 ore in condizioni di spazio ridotte. Le soste durante i viaggi sono inevitabili, la durata totale, però, dovrebbe limitarsi a due ore. In questo modo, la durata di permanenza totale degli animali nel mezzo di trasporto non supera le otto ore. Una permanenza più lunga nel mezzo di trasporto è unicamente permessa se il mezzo è abbastanza grande (dimensioni di cui all’allegato 1), le condizioni climatiche sono adeguate e gli animali hanno accesso all’acqua o eventualmente al latte e vengono foraggiati negli intervalli di tempo consoni alla specie. Una sosta di oltre due ore,

che rispetta le disposizioni menzionate sopra, comporta contemporaneamente un nuovo calcolo della durata del trasporto di cui all’articolo 152a OPAn.

1 Ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008, RS 455.1.

2 Legge federale sulla protezione degli animali del 16 dicembre 2005, RS 455.