Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 17 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie, dell’ordinanza sulla protezione degli animali e dell’ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale Rapporto sui risultati dell’indagine conoscitiva

1. Situazione iniziale

Nel periodo compreso tra il 28 gennaio e il 17 aprile 2015 l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha svolto un’indagine conoscitiva inerente alla modifica delle seguenti ordinanze:

 ordinanza sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)

 ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22)

 ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1)

La modifica dell’OFE ha come oggetto lo spostamento di due epizoozie dal gruppo delle malattie da sorvegliare a quello delle malattie da combattere (paratubercolosi e malattia emorragica epizootica), la riduzione dellʼelenco relativo al materiale a rischio di BSE proveniente da bovini e la precisazione delle condizioni per il riconoscimento dei laboratori di diagnosi. Inoltre, le nuove conoscenze richiedono l’aggiornamento di alcune disposizioni.

Le modifiche dell’OESA hanno come oggetto lo statuto degli equidi, come pure l’eliminazione dei rifiuti di pesce nelle acque di provenienza, prescrizioni relative al riscaldamento dei latticini prima della somministrazione ad animali ad unghia fessa, alcune innovazioni e precisazioni riguardo alla somministrazione dei sottoprodotti di origine animale e riguardo agli impianti dove avviene la trasformazione di alimenti per animali da compagnia e da reddito nonché l’estensione delle eccezioni per la garanzia di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in Svizzera.

Nell’OPAn occore precisare quale tipo di trasporti di animali sottostà all’obbligo di documentazione della durata di trasporto (art. 152 OPAn). Inoltre, la durata della permanenza degli animali nei mezzi di trasporto durante le soste deve essere ridotta da quattro a due ore (art. 165 OPAn).

In merito alle modifiche proposte sono pervenute nel complesso 94 prese di posizione: 21 da governi cantonali e dipartimenti, tre da uffici cantonali, una dall’Ufficio federale dell’ambiente, 68 da organizzazioni del settore e d’interesse e infine una da parte di una persona privata.

Per migliorarne la leggibilità, nel presente rapporto si utilizzano sempre le abbreviazioni di organizzazioni, uffici e Cantoni. Al termine del rapporto figura un elenco delle prese di posizione pervenute, con l’indicazione di tutti i nomi e delle relative abbreviazioni.

2. Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie

2.1 Osservazioni generali

La maggioranza dei Cantoni e delle organizzazioni che si sono espressi valutano in maniera sostanzialmente positiva le proposte di modifica dell’OFE. Lo spostamento della paratubercolosi e della malattia emorragica epizootica (EHD) dalle epizoozie da sorvegliare alle epizoozie da combattere nonché il differenziamento dei provvedimenti di lotta contro la necrosi

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