Progetto
Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 11 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
Ordinanza sulle epizoozie (OFE)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 16, 20, 32 capoverso 1bis, 53 capoverso 1 e 56a capoverso 2 della legge sulle epizoozie del 1° luglio 19662 (LFE),
Art. 4 lett. g e gbis
Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie:
g. paratubercolosi;
gbis. febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu») e malattia emorragica epizootica;
Art. 5 lett. a e m
Abrogato
Art. 17d cpv. 1
1I Cantoni possono elaborare i dati registrati nella banca dati per adempiere i loro compiti legali. I veterinari cantonali vi accedono tramite il sistema d’informazione per i dati raccolti ai fini dellʼesecuzione del servizio veterinario pubblico (ASAN) secondo l’ordinanza del 6 giugno 20143 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet).
Art. 18b Obbligo di notifica in caso di stabulazione di effettivi di volatili Il detentore di animali deve notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali entro tre giorni lavorativi l’avvenuta stabulazione di un nuovo effettivo, se esso è composto da almeno 250 animali da allevamento, 1000 galline ovaiole, 5000 polli da ingrasso o 500 tacchini.
1 RS 916.401
2 RS 916.40
3 RS 916.408
2015-....