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Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 3 pagine
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Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 25 maggio 20111 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 lett. f
Abrogato
Art. 2 cpv. 2bis
2bisPer i resti alimentari, la presente ordinanza si applica soltanto se essi:
a. provengono da mezzi di trasporto impiegati nel traffico transfrontaliero; oppure
b. sono destinati all’alimentazione degli animali; oppure
c. sono destinati all’utilizzazione in impianti di produzione di biogas o di compostaggio, tranne se provengono da economie domestiche private e se sono miscelati con scarti verdi nel quadro della raccolta pubblica dei rifiuti urbani ed eliminati in impianti nella cui area non vi è nessuna azienda detentrice di animali.
Art. 3 lett. f e g
Ai fini della presente ordinanza le espressioni seguenti significano:
f. animali da reddito: animali tenuti dall’uomo e di cui è ammessa l’utilizzazione per la produzione di derrate alimentari, lana, pellicce, piume, pelame, pelli o altri prodotti derivati da animali, o che vengono impiegati in altro modo a scopi agricoli, nonché equidi;
g. animali da compagnia: animali, eccetto gli equidi, tenuti dall’uomo di cui non è ammessa l’utilizzazione per il consumo umano o che non sono destinati a tale scopo;
Art. 7 lett. f
Salvo che appartengano alla categoria 1 o 2, i sottoprodotti di origine animale della categoria 3 sono:
f. derrate alimentari e alimenti per animali costituiti da sottoprodotti di origini animale o che contengono questi ultimi e che per ragioni commerciali o a causa di piccoli difetti non sono più destinati al consumo umano o animale, ma non rappresentano un pericolo per la salute pubblica e animale;
Art. 10 cpv. 2 lett. h e art. 18
Abrogati
Art. 19 cpv. 2
2I requisiti relativi a raccolta, immagazzinamento intermedio e trasporto di sottoprodotti di origine animale nonché ai centri di raccolta sono definiti all’allegato 4. Per i resti alimentari della categoria 3 valgono unicamente i requisiti relativi a veicoli e recipienti di cui all’allegato 4 numeri 21–24.
Art. 24 cpv. 2
2Il veterinario cantonale, d’intesa con l’autorità cantonale preposta alla sorveglianza della pesca e d’intesa con l’autorità cantonale preposta alla protezione dell’ambiente, può autorizzare che i sottoprodotti di animali acquatici derivati dall’eviscerazione effettuata a bordo delle barche utilizzate per la pesca in Svizzera o subito dopo l’approdo, vengano eliminati nelle acque di provenienza.
Art. 25 cpv. 1 lett. e
1Possono essere sotterrati:
e. animali da compagnia ed equidi in cimiteri per animali.
Art. 28 lett. a
In deroga all’articolo 27 gli animali possono essere alimentati con: