Progetto

Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 3 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 25 maggio 20111 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 lett. f

Abrogato

Art. 2 cpv. 2bis

2bisPer i resti alimentari, la presente ordinanza si applica soltanto se essi:

a. provengono da mezzi di trasporto impiegati nel traffico transfrontaliero; oppure

b. sono destinati all’alimentazione degli animali; oppure

c. sono destinati all’utilizzazione in impianti di produzione di biogas o di compostaggio, tranne se provengono da economie domestiche private e se sono miscelati con scarti verdi nel quadro della raccolta pubblica dei rifiuti urbani ed eliminati in impianti nella cui area non vi è nessuna azienda detentrice di animali.

Art. 3 lett. f e g

Ai fini della presente ordinanza le espressioni seguenti significano:

f. animali da reddito: animali tenuti dall’uomo e di cui è ammessa l’utilizzazione per la produzione di derrate alimentari, lana, pellicce, piume, pelame, pelli o altri prodotti derivati da animali, o che vengono impiegati in altro modo a scopi agricoli, nonché equidi;

g. animali da compagnia: animali, eccetto gli equidi, tenuti dall’uomo di cui non è ammessa l’utilizzazione per il consumo umano o che non sono destinati a tale scopo;

Art. 7 lett. f

Salvo che appartengano alla categoria 1 o 2, i sottoprodotti di origine animale della categoria 3 sono:

f. derrate alimentari e alimenti per animali costituiti da sottoprodotti di origini animale o che contengono questi ultimi e che per ragioni commerciali o a causa di piccoli difetti non sono più destinati al consumo umano o animale, ma non rappresentano un pericolo per la salute pubblica e animale;

Art. 10 cpv. 2 lett. h e art. 18

Abrogati

Art. 19 cpv. 2

2I requisiti relativi a raccolta, immagazzinamento intermedio e trasporto di sottoprodotti di origine animale nonché ai centri di raccolta sono definiti all’allegato 4. Per i resti alimentari della categoria 3 valgono unicamente i requisiti relativi a veicoli e recipienti di cui all’allegato 4 numeri 21–24.

Art. 24 cpv. 2

2Il veterinario cantonale, d’intesa con l’autorità cantonale preposta alla sorveglianza della pesca e d’intesa con l’autorità cantonale preposta alla protezione dell’ambiente, può autorizzare che i sottoprodotti di animali acquatici derivati dall’eviscerazione effettuata a bordo delle barche utilizzate per la pesca in Svizzera o subito dopo l’approdo, vengano eliminati nelle acque di provenienza.

Art. 25 cpv. 1 lett. e

1Possono essere sotterrati:

e. animali da compagnia ed equidi in cimiteri per animali.

Art. 28 lett. a

In deroga all’articolo 27 gli animali possono essere alimentati con:

1 RS 916.441.22