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Consultazione 2014/163: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En) · 8 pagine
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Ordinanza sull’energia 730.01
chiede la restituzione, a beneficio del Fondo di cui all’articolo 3k, di tutti gli importi versati a titolo di rimborso per l’anno contabile in questione. Non può esigere il versamento di alcun interesse.
Art. 3osepties
Se il consumatore finale non rispetta pienamente la convenzione sugli obiettivi, l’UFE chiede la restituzione, a beneficio del Fondo di cui all’articolo 3k, di tutti gli importi versati a titolo di rimborso durante il periodo di validità della convenzione. Non può esigere il versamento di alcun interesse.
Art. 10 Abs. 1
1Le esigenze in materia di efficienza energetica nonché di commercializzazione e cessione di impianti e apparecchi sono disciplinate nelle appendici 2.1–2.22.
Art. 17d cpv. 1bis, 2 e 4
1bisSe la domanda è completa, l’autorità cantonale comunica senza indugio all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e alla società nazionale di rete:
a. la data di presentazione della domanda;
b. il nome del richiedente;
c. il genere di misure di risanamento;
d. i costi presumibilmente computabili;
e. la presunta data di conclusione dell’attuazione delle misure;
f. indicazioni in merito a eventuali previste richieste di pagamento per misure parzialmente concluse.
2L’autorità cantonale inoltra all’UFAM la domanda corredata del proprio parere. L’UFAM elabora, all’attenzione della società nazionale di rete, una richiesta concordata con l’autorità cantonale relativa alla concessione e all’ammontare probabile dell’indennizzo. I criteri per la valutazione della domanda sono disciplinati nell’appendice 1.7 numeri 2 e 3.
4Se le domande pervenute eccedono i mezzi finanziari disponibili, la società nazionale di rete elabora un piano di pagamento. I versamenti sono effettuati in base all’ordine di inoltro delle domande complete all’autorità cantonale.
II
1Le appendici 1.5 e 1.6 sono modificate secondo la versione qui annessa.
2Alla presente ordinanza è aggiunta l’appendice 2.22 secondo la versione qui annessa.