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Consultazione 2014/163: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En) · 8 pagine
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730.01 Energia
FER) della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti3 o sulla base di un’altra norma contabile riconosciuta conformemente all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 21 novembre 20124 sulle norme contabili riconosciute.
5Le imprese che non sottostanno agli obblighi di revisione ordinaria ai sensi dell’articolo 727 capoverso 1 CO possono calcolare il plusvalore lordo, in deroga ai capoversi 3 e 4, sulla base delle dichiarazioni per l’imposta sul valore aggiunto dell’anno contabile completo. In questo caso non è necessaria un’attestazione da parte di un perito revisore autorizzato ai sensi dell’articolo 4 della legge del 16 dicembre 20055 sui revisori.
Art. 3oquinquiescpv. 1
1L’UFE decide in merito al diritto al rimborso di un consumatore finale sulla base della domanda di rimborso nonché del rapporto che fornisce le informazioni per stabilire il rispetto della convenzione sugli obiettivi.
Art. 3osexiesRimborso
1Se l’UFE approva la domanda di rimborso, entro due mesi dall’approvazione l’importo da rimborsare è versato al consumatore finale, tenuto conto di eventuali importi versati in virtù del capoverso 2. In caso di rimborso parziale del supplemento, l’ammontare è calcolato secondo quanto stabilito nell’appendice 5. Sugli importi da rimborsare non sono calcolati interessi.
2Su richiesta del consumatore finale, il supplemento versato può essere rimborsato trimestralmente a titolo di acconto sull’importo definitivo del rimborso. Il rimborso trimestrale si determina di volta in volta in base al rapporto fra i costi dell’elettricità e il plusvalore lordo del precedente anno contabile completo, nonché in base al supplemento versato nel corrispondente trimestre completo.
3Per ogni trimestre completo per il quale intende chiedere il rimborso trimestrale, il consumatore finale deve presentare una richiesta all’UFE. In tale richiesta devono essere forniti le informazioni e i documenti seguenti:
a. la prova del plusvalore lordo del precedente anno contabile completo;
b. la prova dei costi dell’elettricità del precedente anno contabile completo;
c. la prova della quantità di energia elettrica acquistata nel trimestre corrispondente e del relativo supplemento versato.
4Se dall’esame della domanda di rimborso risulta una differenza fra il rimborso cui ha effettivamente diritto il consumatore finale e gli importi versati per l’anno contabile corrispondente, è versata la differenza o è chiesta la restituzione, a beneficio del Fondo di cui all’articolo 3k, dell’importo pagato in eccesso . Se non è raggiunto l’importo minimo di cui all’articolo 15bbiscapoverso 2 lettera c della legge, l’UFE
3www.fer.ch