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Consultazione 2014/163: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En) · 8 pagine
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Ordinanza sull’energia 730.01
Appendice 1.5 (Art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)
Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa per la produzione di energia
N. 6.5 lett. h
6.5 Tasso di rimunerazione
h. Per gli altri impianti di cogenerazione ai sensi del numero 6.3 lettera b, è accordato un bonus per lo sfruttamento esterno del calore (bonus di cogenerazione) di 2,5 cent./kWh se lo sfruttamento esterno del calore supera le esigenze minime almeno del 20 per cento (rispetto alla produzione lorda di calore). Se per questo sfruttamento del calore è già stato rilasciato un attestato ai sensi della legislazione sul CO2, il bonus di cogenerazione non può essere accordato.