Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/164: Ratifica del Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali · 7 pagine

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Il CDLR ha quindi avviato i lavori per il testo della convenzione. Alla 15aConferenza dei Ministri del Consiglio d’Europa responsabili delle collettività locali e regionali, tenutasi a Valencia il 15–16 ottobre 2007, è stata infine decisa l’elaborazione di un Protocollo addizionale alla Carta europea dell’autonomia locale. Nell’aprile 2009 il CDLR ha concluso i relativi lavori. Il progetto di Protocollo addizionale è stato sottoposto al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. In occasione della 16aConferenza dei Ministri del Consiglio d’Europa responsabili delle collettività locali e regionali, tenutasi a Utrecht il 16–17 novembre 2009, i delegati dei ministri del Consiglio d’Europa hanno adottato il Protocollo addizionale e lo hanno aperto alla firma.

Il Protocollo addizionale è entrato in vigore il 1° giugno 2012. Finora è stato ratificato da 12 Stati membri del Consiglio d’Europa (Armenia, Cipro, Estonia, Finlandia, Ungheria, Lituania, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Slovenia, Svezia e Ucraina) e firmato da altri sei (Belgio, Bulgaria, Francia, Islanda, Macedonia e Regno Unito).

Attualmente esso rappresenta l’unico testo giuridicamente vincolante del Consiglio d’Europa in materia di democrazia partecipativa.

La versione tedesca del Protocollo addizionale è una traduzione provvisoria delle versioni francese e inglese del testo originale. Qualora la Svizzera ratificasse il Protocollo, sarebbe di nuovo esaminata in maniera approfondita, nonché adeguata alla terminologia svizzera e a quella della Carta.

1.3 Il contenuto del Protocollo addizionale in sintesi

Il Protocollo addizionale intende ampliare la Carta europea dell’autonomia locale includendo il diritto di ogni persona di partecipare alla gestione degli affari pubblici di una collettività locale. Tale partecipazione è definita come il diritto di voler determinare o influenzare l’esercizio delle competenze di una collettività locale (art. 1 par. 2). Il Protocollo addizionale non contiene disposizioni direttamente applicabili; la sua eventuale attuazione compete agli Stati contraenti e deve avvenire mediante la legislazione nazionale. Secondo il Consiglio federale, la Svizzera già soddisfa i requisiti per ratificare il Protocollo addizionale.

Come per la Carta europea dell’autonomia locale, ogni Stato può stabilire a quali collettività locali si applica il Protocollo addizionale (art. 3 del Protocollo addizionale). La Svizzera ha dichiarato di limitare l’applicazione della Carta ai Comuni politici; nel Protocollo addizionale va fatta la stessa dichiarazione.

Il diritto di partecipare dev’essere disciplinato mediante legge dagli Stati contraenti. Gli Stati contraenti devono riconoscere ai loro cittadini il diritto di partecipare, in qualità di elettori e/o candidati, all’elezione di membri del consiglio o dell’assemblea della collettività locale in cui risiedono e sono liberi di estendere tale diritto anche ad altre persone. La legge può inoltre prevedere misure riservate ai soli elettori (art. 1 par. 3–4).

Gli Stati contraenti devono garantire mediante legge che l’esercizio del diritto di partecipare non comprometta l’integrità etica e la trasparenza nell’esercizio delle competenze delle collettività locali (art. 1 par. 5.2).

Infine, il Protocollo addizionale elenca varie misure che gli Stati contraenti devono adottare per l’attuazione del diritto di partecipare (art. 2):

– procedure di partecipazione della popolazione che possono includere procedure di con-

sultazione, referendum e petizioni e, se la collettività locale è fortemente popolata o geograficamente molto estesa, misure per una partecipazione di prossimità;

– procedure per l’accesso ai documenti ufficiali che si trovano presso le collettività locali,

conformemente all’ordine costituzionale e agli obblighi giuridici internazionali delle Parti;

– misure per tenere conto dei bisogni delle categorie di persone che incontrano particolari

ostacoli a partecipare;

– meccanismi per il trattamento e la risposta a reclami e suggerimenti in merito al funzio-

namento delle collettività locali e dei servizi pubblici locali;

– incoraggiamento dell’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)

per la promozione e l’esercizio del diritto di partecipare.