Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/164: Ratifica del Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali · 7 pagine

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Per quanto concerne l’accesso ai documenti ufficiali, il Protocollo addizionale inizialmente prevedeva un diritto d’accesso ai documenti, ma tale proposta è stata respinta dopo che, il 27 novembre 2008, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato la Convenzione sull’accesso ai documenti ufficiali e l’ha aperta alla firma. Attualmente il Protocollo addizionale prevede soltanto procedure, conformi all’ordine costituzionale e agli obblighi giuridici internazionali delle Parti, per l’accesso ai documenti ufficiali. Il fatto che singoli Cantoni non abbiano introdotto il principio di trasparenza non pregiudica la ratifica da parte della Svizzera (nei Cantoni di Appenzello Interno, Glarona, Obvaldo, Nidvaldo e Turgovia non esiste una legge sulla trasparenza; nei Cantoni dei Grigioni e di Lucerna una simile legge è prevista, ma non è ancora in vigore).

Il paragrafo 3 consente di adeguare le misure alle dimensioni e alle competenze delle collettività locali.

Il paragrafo 4 è stato formulato ispirandosi all’articolo 4 paragrafo 6 della Carta europea dell’autonomia locale. Intende garantire che le collettività locali siano adeguatamente consultate al momento di elaborare le misure per l’attuazione del diritto di partecipare. Nell’ambito di tale consultazione, i Comuni devono disporre di un tempo di riflessione sufficiente. La consultazione può anche essere effettuata attraverso le associazioni che rappresentano città e Comuni (cfr. il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 2003 concernente la Carta europea dell’autonomia locale, FF 2004 67, 80).

2.4 Articolo 3 Collettività cui si applica il Protocollo

L’articolo 3 del Protocollo addizionale, così come l’articolo 13 della Carta europea

dell’autonomia locale, prevede che gli Stati contraenti possano definire il settore di applicazione del Protocollo addizionale. La Svizzera ha limitato il settore di applicazione della Carta ai Comuni politici, perché la Carta si propone di rafforzare le istituzioni subordinate ai Cantoni (messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 2003 concernente la Carta europea dell’autonomia locale, FF 2004 67, 85). Anche nel Protocollo addizionale occorre precisare con una dichiarazione che in Svizzera la Carta si applica soltanto ai Comuni politici.

2.5 Articolo 4 Applicazione territoriale

All’articolo 4 figurano le disposizioni sull’applicazione territoriale abitualmente contenute nelle convenzioni del Consiglio d’Europa. Secondo tale disposizione, lo Stato contraente può limitare l’applicazione del Protocollo addizionale a certe parti del territorio nazionale. Questo articolo si applica ai territori d’oltremare e agli altri territori che, sebbene facciano parte del territorio nazionale, godono di uno statuto speciale. L’articolo non si applica alle entità federate di uno Stato federale, come per esempio ai Cantoni della Svizzera (messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 2003 concernente la Carta europea dell’autonomia locale, FF 2004 67, 86).

2.6 Articoli 5–7 Firma ed entrata in vigore, denuncia, notifiche

Agli articoli 5–7 figurano le disposizioni finali abitualmente contenute nelle convenzioni del Consiglio d’Europa. Come menzionato all’inizio, il Protocollo addizionale è entrato in vigore il 1° giugno 2012.

3 Ripercussioni

Il Protocollo addizionale non contiene disposizioni direttamente applicabili; eventuali atti legislativi di attuazione competono agli Stati contraenti. Secondo il Consiglio federale, la Svizzera adempie già i requisiti per la ratifica del Protocollo addizionale.

La materia disciplinata dal Protocollo addizionale è di competenza esclusiva dei Cantoni.

Anche in caso di ratifica, il disciplinamento della partecipazione a livello locale rimane di competenza dei Cantoni e non intacca l’autonomia comunale garantita dall’articolo 50 della Costituzione federale (Cost.).

Il Protocollo addizionale non comporta ripercussioni né sulle finanze né sull’effettivo del personale della Confederazione. Anche per i Cantoni, secondo la nostra stima, non dovrebbe risultare alcun onere supplementare, poiché in tutti i Comuni i diritti di partecipare sono già molto estesi, ben oltre gli standard europei. In particolare, sono già in corso da qualche tem-