Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/164: Ratifica del Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali · 7 pagine
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2.2 Articolo 1 Diritto di partecipare agli affari delle collettività locali
Il primo paragrafo dell’articolo 1 costituisce la disposizione fondamentale del Protocollo addizionale: sancisce il diritto di ogni persona a partecipare agli affari di una collettività locale. La norma si rivolge agli Stati contraenti, che sono responsabili della sua attuazione.
Il secondo paragrafo definisce il contenuto di questo diritto come diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l’esercizio delle competenze di una collettività locale.
Il terzo paragrafo impone alle Parti del Protocollo addizionale l’obbligo di creare o mantenere un quadro legale che faciliti l’esercizio del diritto di partecipare. Questo quadro non deve necessariamente essere uguale per tutti: possono essere previste misure diverse a seconda delle caratteristiche oggettive delle persone o degli enti, per esempio misure riservate ai soli elettori. Il paragrafo stabilisce inoltre che nessuno può essere discriminato in maniera ingiustificata da simili distinzioni.
Il paragrafo 4.1 garantisce sul piano giuridico internazionale il diritto di voto attivo e passivo a livello locale. Un simile diritto non è garantito da nessun altro accordo internazionale.
L’articolo 3 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (STE 009; non firmato dalla Svizzera) garantisce solo libere elezioni del corpo legislativo. L’articolo 3 paragrafo 2 della Carta europea
dell’autonomia locale prevede il suffragio diretto dei Consigli e delle Assemblee, ma non sancisce alcun diritto individuale. La disposizione non mette in discussione la democrazia assembleare diretta praticata in una grande maggioranza dei Comuni svizzeri in forma di Landsgemeinde; pertanto non va intesa come obbligo di istituire parlamenti comunali
(cfr. Kilian Meyer, Gemeindeautonomie im Wandel, tesi di dottorato, San Gallo 2011,
pag. 410). Il diritto di voto attivo e passivo può essere subordinato a restrizioni e condizioni dalla legislazione nazionale conformemente al paragrafo 5.1, come per esempio la cittadinanza svizzera, il domicilio nel Comune e la maggiore età. Inoltre, il diritto di voto di cui al paragrafo 4.1 è garantito soltanto ai cittadini che risiedono nel circondario elettorale.
Il paragrafo 4.2 stabilisce che gli Stati contraenti sono liberi di riconoscere il diritto di voto attivo e passivo anche a persone che non sono loro cittadini o che non risiedono nella collettività locale in cui ha luogo l’elezione.
I capoversi 5.1-5.3 disciplinano le restrizioni possibili del diritto di partecipare stabilendo che non possono essere arbitrarie. Pertanto, secondo il paragrafo 5.1, ogni formalità, condizione o restrizione necessita di una base legale e deve essere compatibile con gli obblighi giuridici internazionali della Parte.
Il paragrafo 5.2 intende garantire l’integrità etica e la trasparenza nell’esercizio delle competenze delle collettività locali. Mira a impedire atti inaccettabili quali corruzione, uso di violenza e coercizione ed esige che le Parti adottino le necessarie misure di legge. Le formalità, condizioni o restrizioni emanate a questi scopi devono soddisfare i criteri previsti dal paragrafo 5.1, ovvero poggiare su una base legale ed essere compatibili con gli obblighi giuridici internazionali delle Parti.
Il paragrafo 5.3 tratta le formalità, condizioni o restrizioni che servono a scopi diversi da quelli menzionati al paragrafo 5.2. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 5.1, dette formalità, condizioni o restrizioni devono soddisfare almeno una delle tre condizioni seguenti: essere necessarie al funzionamento di un regime politico davvero democratico, al mantenimento della sicurezza pubblica in una società democratica o al rispetto delle esigenze degli obblighi internazionali.
2.3 Articolo 2 Misure per l’attuazione del diritto di partecipare
Il paragrafo 1 impone alle Parti di adottare tutte le misure necessarie a permettere l’esercizio effettivo del diritto di partecipare agli affari delle collettività locali. Ciò include in particolare, ma non esclusivamente, misure legislative.
Nel paragrafo 2 sono riportati i dettagli relativi alle misure da adottare. Tale paragrafo elenca in maniera non esaustiva le misure cui il Protocollo addizionale attribuisce un particolare rilievo: procedure di partecipazione della popolazione; procedure per l’accesso ai documenti ufficiali; misure per persone che incontrano particolari ostacoli alla partecipazione; procedure per il trattamento di reclami e suggerimenti in merito al funzionamento delle collettività locali e dei servizi pubblici locali.