Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/173: Proroga della legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est · 7 pagine
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contraria a proseguire l’erogazione dell’aiuto agli Stati dell’Europa dell’Est con la legge federale sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali dopo il 2024, perché allora questi Stati saranno abbastanza sviluppati da non essere più idonei all’aiuto.
4.4 Organizzazioni non governative operanti nella politica di sviluppo
Le sette organizzazioni non governative operanti nel settore della politica di sviluppo (Alliance Sud, Caritas, Croce Rossa Svizzera, EPER, Helvetas, Solidar Suisse e Swissaid) sono favorevoli alla continuazione della cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est e alcune sono coinvolte nella realizzazione di progetti in questi Paesi. Le organizzazioni rifiutano tuttavia la proposta del Consiglio federale avanzando le seguenti argomentazioni:
- occorre separare elementi diversi: il contributo all’allargamento è una prestazione che la Svizzera si è impegnata a erogare in cambio di un accesso al mercato allargato dell’UE e non va confuso con la cooperazione alla transizione, che è contabilizzata come aiuto pubblico allo sviluppo. Il contributo all’allargamento deve disporre di una propria base legale nel quadro dei negoziati con l’UE.
- La fine della validità della legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est nel 2017 rappresenta l’occasione per correggere senza ulteriore ritardo un’anomalia contraria alla pratica dei Paesi membri dell’OCSE, i quali riconoscono un unico elenco di Paesi ammessi a beneficiare di aiuti allo sviluppo, a prescindere dalla loro posizione geografica a Sud o a Est.
- La legge in questione rischia di fare indire un referendum contro il suo prolungamento se essa servisse da base legale per il contributo all’allargamento. La cooperazione alla transizione potrebbe dunque fare le spese di questi conflitti politici interni. Dato che molti dei Paesi beneficiari di tale cooperazione fanno parte dei gruppi di voto presieduti dalla Svizzera nelle istituzioni finanziarie multilaterali, si rischia che abbandonino tali gruppi in caso di interruzione della cooperazione svizzera.
Queste organizzazioni si oppongono pertanto al prolungamento della validità della legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est e propongono il passaggio dell’aiuto alla transizione alla legge federale sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali a partire dal 2017. Tali organizzazioni chiedono che il contributo all’allargamento sia dotato di una base legale propria e che la distinzione tra aiuto alla transizione e cooperazione allo sviluppo, ritenuta inutile e non riconosciuta a livello internazionale, sia abolita con la scadenza della legge sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est nel 2017.
5. Accesso ai documenti
Ai sensi dell’art. 9 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione, la documentazione inviata, i pareri pervenuti (al termine della procedura) e il rapporto sui risultati della consultazione (dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto) sono accessibili al pubblico. I pareri in forma integrale possono essere consultati presso la Direzione dello sviluppo e della cooperazione o in formato elettronico.