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Consultazione 2014/31: Introduzione dell'accertamento etilometrico con valore probatorio · 4 pagine

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II

Modifica di un altro atto normativo

L’ordinanza dell’11 febbraio 20044 sulla circolazione stradale militare è modificata come segue:

Art. 63 cpv. 2

2Il conducente non può guidare un autoveicolo se presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,05 mg/l o un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, oppure se ha nell’organismo una quantità di alcol tale da determinare una simile concentrazione nel sangue.

Art. 63a, secondo periodo

Abrogato

Art. 63b

Abrogato

Art. 63c

Abrogato

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

Data decisione CF In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RS 510.710