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Consultazione 2014/31: Introduzione dell'accertamento etilometrico con valore probatorio · 4 pagine
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Art. 13 cpv. 1 lett. b e c
1La polizia deve informare la persona interessata in particolare sul fatto che:
b. il riconoscimento del risultato dell’accertamento etilometrico di cui all’articolo 11 comporta l’avvio di un procedimento amministrativo e penale;
c. la persona interessata può richiedere un prelievo del sangue.
Art. 16 cpv. 3 lett. a e b
3Su proposta dei laboratori, l’USTRA riconosce la qualità di perito a persone che:
a. possiedono il titolo di medico specialista in medicina legale, il titolo di specialista in tossicologia forense o un titolo di specializzazione estero equivalente; e
b. possiedono ampie conoscenze teoriche ed esperienza pratica nell’interpretazione di reperti medici e tossicologici riguardo alla loro incidenza sull’abilità alla guida.
Art. 30 lett. c e cbis
La polizia vieta di proseguire la guida se il conducente:
c. presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,25 mg/l;
cbispresenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,05 mg/l ed è soggetto al divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol secondo l’articolo 2a capoverso 1 ONC;
Art. 31 cpv. 1 lett. a
1La polizia sequestra immediatamente la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre se il conducente:
a. appare in evidente stato di ebbrezza o presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,40 mg/l;
Art. 50a
Abrogato