Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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5.3 Forma dell'atto
Il diritto della società anonima, il diritto della previdenza professionale e il diritto penale sono già oggi disciplinati da leggi federali (CO477, LAVS478, CP479).
Con l'OReSA il Consiglio federale ha attuato le prescrizioni imperative dell’articolo 95 capoverso 3 Cost. In base all’articolo 197 numero 10 Cost.480, il Consiglio federale abrogherà l’ordinanza nel momento dell’entrata in vigore delle disposizioni di legge in senso formale che danno esecuzione alla citata norma costituzionale (cfr. cap. 1.1.8.4).
5.4 Delega di competenze legislative
Il Consiglio federale non riceve nuove competenze legislative (cfr. tuttavia art. 964h).
Le disposizioni sulla società anonima dell'ORC481 dovranno tuttavia essere adeguate al nuovo diritto, in particolare alle norme sulla costituzione e sul capitale del titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni (cfr. tra l’altro art. 929 CO)482.
Con l’entrata in vigore delle disposizioni di legge che daranno attuazione all’articolo 95 capoverso 3 Cost., l’articolo 197 numero 10 Cost., disposizione che ha permesso al Consiglio federale di emanare l’OReSA483, cesserà di avere effetto.
477 RS 220
478 RS 831.40
479 RS 311.0
480 RS 101
481 RS 221.411
482 Cfr. anche art. 940 AP CO (modernizzazione del registro di commercio) del 19 dic. 2012 (https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/wirtschaft/gesetzgebung/handelsregister.html).
483 RS 221.331