Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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to d’interesse di cui avrebbe dovuto avere conoscenza deve risponderne (art. 717a in combinato disposto con l’art. 754 CO);

- tutte le retribuzioni, i mutui e i crediti concessi ai membri del consiglio d’amministrazione e della direzione delle società quotate in borsa devono essere divulgati nella relazione sulle retribuzioni verificata dall’ufficio di revisione (cfr. art. 734a–c , art. 728a cpv. 1 n. 4).

4 Relazione con il programma di legislatura e le strategie nazionali del Consiglio federale

La revisione del diritto della società anonima era esplicitamente menzionata nel programma di legislatura 2003–2007468, ma non lo è più nel decreto federale del 15 giugno 2012 sul programma di legislatura 2011–2015469 soprattutto per i due seguenti motivi:

- tra l’inizio 2008 e la sessione estiva 2013 il Parlamento ha dibattuto diversi progetti di revisione del diritto della società anonima (cfr. cap. 1.1);

- il 3 marzo 2013 Popolo e Cantoni hanno accettato l’iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive» (cfr. cap. 1.1.7).

Nel momento in cui è stato adottato il programma di legislatura 2011–2015 non vi era motivo di fare riferimenti specifici al diritto della società anonima. Il disegno 2007 è stato rinviato dal Parlamento al Consiglio federale soltanto nella sessione estiva 2013 (cfr. cap. 1.1.9).

Nei suoi obiettivi per il 2014, il Consiglio federale ha tuttavia dichiarato esplicitamente che intende avviare la consultazione sulla revisione del diritto delle obbligazioni nel secondo semestre del 2014 (diritto della società anonima compresa l’attuazione dell’iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive»). Oltre all’attuazione dell’articolo 95 capoverso 3 Cost., il nuovo progetto unico intende attuare altri aspetti del governo d’impresa, modernizzare le prescrizioni sul capitale e precisare le disposizioni sull’assemblea generale470.

Alcuni importanti aspetti dell’avamprogetto sono annunciati almeno indirettamente nel programma di legislatura 2011–2015:

- ridurre l’onere amministrativo delle imprese (misura 5 dell’obiettivo 2): l’avamprogetto persegue tal fine tra l’altro rendendo più flessibili le disposizioni sul capitale e snellendo le disposizioni in materia di costituzione. Inoltre sono previste alcune misure in materia di presentazione dei conti (soppressione del consolidamento secondo il valore contabile; valore nominale del capitale in moneta straniera). L’attuazione delle disposizioni imperative dell’articolo 95 capoverso 3 Cost. causerà tuttavia, come è già il caso per l’OReSA471, un aumento dell’onere amministrativo nelle società quotate in borsa, ad esempio per quanto concerne le elezioni e i voti annuali;

468 FF 2004 969, 984 e 1013

469 FF 2012 6413 segg.

470 Decreto del Consiglio federale del 30 ott. 2003, Obiettivo 2.

471 RS 221.331