Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine
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Attualmente non appare necessario modificare questo principio: tornare a considerare la parentela dei bisnonni non vanificherebbe soltanto la revisione del 1984, ma avrebbe scarsissima rilevanza pratica. Nemmeno appare appropriato escludere la terza parentela, vale a dire i nonni e i loro discendenti, perché questi legami familiari sono ancora abbastanza frequenti da giustificare un diritto ereditario legale (ma non una porzione legittima).
3.4 Abolire o ridurre la porzione legittima
Il vigente diritto successorio si fonda sul principio del diritto germanico (Verfangenheit) secondo cui in linea di massima la successione a causa di morte sfugge al potere di disporre dell’ereditando15. Nel CC tale principio trova espressione nella porzione legittima (art. 471 CC). Attualmente la porzione legittima dei discendenti, pari a tre quarti della loro quota ereditaria legale, appare eccessiva. La letteratura ha suggerito diverse possibilità di revisione della porzione legittima16 a cui si ispirano anche le presenti proposte del Consiglio federale.
Il Parlamento ha esplicitamente incaricato il Consiglio federale di rendere più flessibile il diritto successorio vigente. Al centro della presente revisione vi è pertanto l’esigenza di rafforzare l’autonomia decisionale dell’ereditando. Nel diritto successorio questa autonomia decisionale si manifesta nella cosiddetta libertà di testare, che consiste nella facoltà dell’ereditando di disporre a causa di morte di tutto il suo patrimonio o di parte di esso. Nel diritto vigente questa facoltà è limitata dalle porzioni legittime (art. 470 cpv. 1 CC). Una revisione che si prefigge di aumentare l’autonomia decisionale dell’ereditando deve in primo luogo modificare le porzioni legittime: l’abolizione o la riduzione delle porzioni legittime ha automaticamente per conseguenza un aumento della porzione disponibile e un’estensione dell’autonomia decisionale dell’ereditando.
La nozione di porzione legittima è una conseguenza del principio secondo cui la famiglia ha un diritto naturale di successione che non può essere eliminato dall’ereditando. Secondo questa concezione, una parte del patrimonio spetta in ogni caso alla famiglia e i membri prossimi della famiglia devono riceverne parti equivalenti. Attualmente la legge prevede porzioni legittime per i discendenti, i genitori, il coniuge e il partner registrato. La porzione legittime delle sorelle e dei fratelli, pari a un quarto della quota ereditaria (art. 471 cpv. 3 vCC) è stata abolita dalla revisione entrata in vigore il 1° gennaio 1988.
Nella situazione attuale, malgrado ripetute richieste in tal senso, il Consiglio federale ritiene che sarebbe eccessivo abolire completamente le porzioni legittime liberalizzando così il diritto successorio. Si nutrono forti dubbi sulla possibilità di riunire le necessarie maggioranze politiche, poiché la convinzione che una parte della successione debba essere conferita a determinate persone è profondamente radicata nel sentimento generale del diritto17. Anche il diritto straniero conferma che porzioni legittime (ridotte) possono trovare posto in un diritto successorio moderno. In Europa, gli ordinamenti giuridici continentali prevedono attualmente forme di partecipazione obbligatoria alla successione per i familiari e le persone vicine all’eredi-
15 Druey, § 6 N 2; sull’intera problematica Wolf/Genna, pag. 37.
16 Cfr. in proposito la panoramica in Wolf, Grundlagen, pag. 313.
17 Cfr. anche Breitschmid, n. 28.