Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine
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successione secondo la propria volontà, deve dapprima comprendere come si presenterebbe la situazione in assenza della sua disposizione a causa di morte e quale sia il suo margine di manovra. Un diritto successorio che sia comprensibile per una persona adulta e capace di discernimento è necessario in particolare nell’ottica dell’importante regola enunciata dall’articolo 498 CC secondo cui il disponente può redigere un testamento valido in modo completamente autonomo e senza l’ausilio di terzi, vale a dire soprattutto senza consulenza giuridica.
Naturalmente il legislatore deve rispettare determinati limiti. Il vigente diritto successorio del CC è formulato in modo semplice e accessibile ed è di conseguenza comprensibile per la popolazione, per lo meno nei suoi principi. Una revisione deve evitare nuovi istituti giuridici o nuove normative che potrebbero ostacolare la comprensione e la trasparenza della normativa vigente.
Di medesimo segno è la necessità di evitare revisioni troppo frequenti del diritto successorio. La conoscenza delle disposizioni del diritto successorio da parte della popolazione ha grande importanza, come rilevato sopra, ma richiede del tempo. Con revisioni successive troppe rapide si corre il rischio che nessuno sappia più quali norme sono effettivamente in vigore. Le pianificazioni ereditarie sono concepite con prospettive pluridecennali. In conseguenza di una revisione del diritto successorio chi ha stilato una disposizione a causa di morte o chi deliberatamente non ne ha presa alcuna deve adeguarsi alla nuova normativa legale ed eventualmente redigere una nuova disposizione. Revisioni troppo rapide ledono la certezza del diritto anche sotto questo profilo.
I conflitti ereditari suscitano spesso forti emozioni; una funzione centrale del diritto in generale e del diritto successorio in particolare consiste nell’evitare questi conflitti e nel garantire la pace sociale. L’ordinamento giuridico può svolgere questa funzione soltanto se le norme rilevanti sono il più possibile chiare e semplici. Pertanto, nella misura del possibile, il diritto successorio deve fondarsi su fatti chiaramente definiti. Così fa il diritto vigente i cui effetti giuridici sono prodotti dalla parentela e dallo statuto giuridico del matrimonio e dell’unione domestica registrata, ma non dalle relazioni di fatto che dovrebbero essere definite e valutate in ogni singolo caso. La legge stabilisce chiaramente anche la quota che spetta ai singoli eredi. La cosiddetta «disputa degli ottavi» ha palesato quanto possa essere pesante un’incertezza sull’interpretazione della legge. È stata avviata una speciale revisione di legge per definire l’entità della porzione disponibile che può essere attribuita al coniuge superstite a scapito dei discendenti, nel caso in cui egli abbia già ricevuto l’usufrutto della successione secondo l’articolo 473 CC. Nel suo rapporto del 22 gennaio 200110, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) ha rilevato che:
«Il Tribunale federale non si è mai dovuto pronunciare su queste
questioni così importanti nella prassi. È dunque necessario che il
legislatore chiarisca la situazione. Non ci si può permettere di la-
sciare gli interessati nell’insicurezza giuridica che ha indotto
molte persone a rinunciare alla pratica soluzione dell’arti-
colo 473 CC. Non è tanto l’ordine di grandezza della porzione
disponibile che è necessario conoscere, quanto piuttosto le regole
che vanno applicate.»
10 Rapporto della CAG-N del 22 gennaio 2001 sull’iniziativa parlamentare 97.457 (Suter, Diritto successorio del coniuge superstite. Precisazione), FF 2001 985, qui: 987.