Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/34: Modifica dell'ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (adeguamento del tasso d'interesse massimo) · 8 pagine
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4. Diritto transitorio
In caso di adeguamento del tasso d’interesse massimo bisognerà inoltre decidere se tale tasso sarà applicato soltanto ai nuovi contratti oppure anche ai contratti validi stipulati prima della sua entrata in vigore. Per garantire una certa prevedibilità agli istituti di credito, sembra appropriato riferirsi unicamente alla data di conclusione del contratto e lasciare costante il tasso d’interesse per tutta la sua durata. Ovviamente ciò non vale per i rinnovi e le proroghe contrattuali. Per i consumatori sarebbe problematico se i tassi d’interesse di credito
potessero aumentare durante la durata del contratto. In questi casi si dovrebbe inoltre valutare diversamente la capacità creditizia, il che comporterebbe problemi difficili da
risolvere al momento della conclusione contratto. Da un punto di vista tecnico è pertanto opportuno conservare per tutta la durata del contratto il tasso d’interesse massimo
determinante al momento della sua stipula, anche se l’articolo 1 OLCC è adeguato nel frattempo.