Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/34: Modifica dell'ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (adeguamento del tasso d'interesse massimo) · 8 pagine

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la LCC, s’imponeva una decisione politica10, che il legislatore ha preso introducendo

l’articolo 14 LCC. Tale decisione non può più essere messa in discussione, si tratta piuttosto di attuare il mandato che il Parlamento ha conferito al Consiglio federale adottando

l’articolo 14 LCC.

I detrattori hanno inoltre regolarmente paventato il rischio che un interesse massimo fissato nella legge senza tenere conto dei dati del mercato potesse spingere il consumatore

nell'illegalità. Ed è proprio quanto occorre evitare nell'interesse della protezione del

consumatore.

Il Consiglio federale non prevede tuttavia un aumento dei crediti illegali in caso di riduzione del tasso d’interesse massimo di cui all’articolo 1 OLCC. Visto l’attuale quadro normativo, non si teme che questo tipo di crediti rappresenti una proporzione importante del mercato. Conformemente all’articolo 15 LCC, l’inosservanza del tasso d’interesse massimo comporta infatti la nullità del contratto di credito. In questo caso il consumatore è tenuto a rimborsare entro la scadenza della durata del credito l’ammontare già ricevuto o utilizzato, ma non deve né interessi né spese. Il creditore che non ha esaminato la capacità creditizia perde il diritto al rimborso dell’importo del credito, compresi gli interessi e le spese (art. 32 cpv. 1 LCC). Di norma, chi propone crediti al consumo illegali non dispone di un’autorizzazione secondo l’articolo 39 capoverso 1 LCC o rischia di perderla se la sua prassi illecita viene scoperta. Senza autorizzazione non è tuttavia possibile effettuare l’esame della capacità creditizia prescritto dalla legge11. Senza tale esame, il creditore si espone al rischio di non poter più recuperare l’importo versato. Tale drastica sanzione dovrebbe esplicare un effetto deterrente e dunque ridurre questo tipo di crediti.

1.5. Andamento generale dei tassi d’interesse in Svizzera

Da quando il Consiglio federale ha adottato l’OLCC, alla fine del 2002, i tassi d’interesse rilevanti sono diminuiti sensibilmente in Svizzera, indipendentemente dal tasso di riferimento. Si è addirittura raggiunto un minimo storico. Peraltro, i tassi d’interesse erano più elevati di quelli attuali non soltanto nel 2003, al momento della fissazione dell’interesse massimo, ma ancor più in passato:

Tasso d’interesse 1° 1° ottobre Differenza tra il Massimo storico gennaio 2014 2003 e il 2014 (valore medio 2003 1990)

Libor a 3 mesi 0,603 % 0,006 % 0,597 % 8,954 %

Libor a 12 mesi 0,715 % 0,166 % 0,549 % 8,843 %

Obbligazioni della 0,827 % -0,010 % 0,837 % 7,316 %

Confederazione 2 anni

Obbligazioni della 1,538 % 0,070 % 1,468 % 6,459 %

Confederazione 5 anni

Obbligazioni della 2,396 % 0,590 % 1,806 % 6,335 %

Confederazione 10 anni

10Cfr. messaggio LCC (nota 8), 2710.

11Art. 5 degli statuti dell’Associazione per la gestione di una centrale d‘informazione per il

credito al consumo (IKO).