Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/34: Modifica dell'ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (adeguamento del tasso d'interesse massimo) · 8 pagine
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2. Obbligo del Consiglio federale di adeguare l’articolo 1 OLCC
Il disegno di revisione della LCC del 199812 prevedeva originariamente che il Consiglio federale fissasse il tasso d’interesse massimo ammissibile (art. 10b D-LCC). Nei dibattiti parlamentari il Consiglio nazionale ha tuttavia auspicato esplicitamente che un tasso
d’interesse massimo del 15 per cento fosse stabilito direttamente nella LCC. In sede di appianamento delle divergenze, il Consiglio nazionale ha tuttavia prediletto una nuova impostazione secondo cui il tasso d’interesse poteva superare al massimo del 10 per cento il tasso medio dei depositi a risparmio. La Commissione del Consiglio degli Stati era tuttavia convinta che il tasso d’interesse per i depositi a risparmio non costituisse il corretto valore di riferimento. È stata infine trovata un’intesa optando per la vigente versione dell’articolo 14 LCC, che rinvia ai tassi d’interesse della Banca nazionale svizzera (BNS) determinanti per il rifinanziamento dei crediti al consumo e pertanto contiene una componente variabile. Nel contempo è stato ripreso nella legge un tasso massimo (ma non assoluto) del 15 per cento.
Il rinvio a una componente variabile nell’articolo e il contenuto dei dibattiti parlamentari indicano che il legislatore intendeva delegare al Consiglio federale la competenza di fissare nell’ordinanza il tasso adeguato tenendo conto di un tasso di riferimento variabile stabilito dalla BNS. Il tasso massimo deve pertanto dipendere direttamente dai costi di
rifinanziamento dei creditori.
3. Metodo di fissazione del tasso d’interesse massimo
3.1. Principio
Per adeguare il tasso d’interesse massimo di cui all’articolo 1 OLCC occorre conformarsi alle prescrizioni del legislatore ed eventualmente applicare altri criteri tecnici. Il legislatore si è limitato a imporre al Consiglio federale di tenere conto dei «tassi d’interesse della Banca nazionale determinanti per il rifinanziamento dei crediti al consumo» e a indicare che il tasso d’interesse non deve di regola superare il 15 per cento. Il Consiglio federale deve infine anche fare in modo che il tasso d’interesse massimo concretizzi l’articolo 97 capoverso 1 della Costituzione federale13 sulla protezione dei consumatori14.
3.2. Tasso d’interesse di riferimento
Nell’ambito dell’adeguamento del tasso d’interesse massimo la difficoltà risiede nel fatto che la BNS non rileva i «tassi d’interesse della Banca nazionale determinanti per il
rifinanziamento dei crediti al consumo» sotto la forma prevista all’articolo 14 LCC. Occorre pertanto fondarsi su un altro tasso di riferimento rilevato dalla BNS.
In occasione dell’esame in corso in vista di un adeguamento del tasso d’interesse massimo l’Ufficio federale di giustizia ha chiesto alla BNS di indicare un tasso appropriato ai sensi
12FF 1999, 2733 segg.
13RS 101
14 A
LEXANDER BRUNNER, in: Marc Amstutz (ed.), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht,
Wirtschaftsrechtliche Nebenerlasse: KKG, FusG, UWG und PauRG, 2aed., Zurigo 2012, KKG 1– 42 N 69.