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Consultazione 2014/37: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 7 pagine

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Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

M odifica del … (indagine conoscitiva)

Il Consiglio federale svizzero

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I

L'ordinanza del 9 marzo 20071 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 lett. b

b. le cui spese d’esercizio annue superano 1 milione di franchi.

Art. 8 cpv. 2

2L’UFCOM esonera le emittenti di programmi televisivi dall’obbligo di adattare i programmi alle esigenze dei disabili se le spese d’esercizio annue da esse sostenute sono inferiori a 1 milione di franchi, se i programmi trasmessi non si prestano all’adattamento o se la diffusione di un programma è limitata.

Art. 23 lett. c

Nell’ulteriore offerta editoriale della SSR che, oltre ai programmi radiotelevisivi, è necessaria per adempiere il mandato di programma ed è finanziata mediante i proventi del canone (art. 25 cpv. 3 lett. b LRTV), la pubblicità e la sponsorizzazione sono vietate, con le seguenti eccezioni:

c. la pubblicità sotto forma di testo e di immagine e la sponsorizzazione sono autorizzate nel servizio di teletext e nel servizio di televisione ibrida. Si applicano per analogia le disposizioni sulla pubblicità e la sponsorizzazione della LRTV e della presente ordinanza applicabili ai programmi della SSR.

Art. 24 cpv. 4

4Le emittenti senza concessione le cui spese annue d’esercizio ammontano al massimo a 1 milione di franchi sono esentate dall’obbligo di notificazione.

SR ..........

1 RS 784.401

2014–......