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Consultazione 2014/37: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 7 pagine

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Art. 25 cpv. 4

4Le emittenti senza concessione le cui spese annue d’esercizio ammontano al massimo a 1 milione di franchi sono esentate dall’obbligo di notificazione.

Art. 27 cpv. 1, cpv. 2 lett. h, j e k, cpv. 3 lett. a ed e

1Tutte le emittenti concessionarie e le altre emittenti le cui spese d’esercizio annue superano 1 milione di franchi devono presentare una relazione annuale.

2La relazione annuale di un’emittente concessionaria deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni:

h. la formazione e il perfezionamento dei programmisti;

j. Abrogata

k. le spese complessive, nonché quelle parziali in materia di personale, programma, diffusione e amministrazione;

3La relazione annuale di un’emittente senza concessione deve segnatamente contenere le seguenti indicazioni:

a. le informazioni di cui al capoverso 2 lettere a, b, f, g ed i.

e. le spese complessive e i proventi totali.

Art. 46

1Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma televisivo con diritto d’accesso ai sensi dell'articolo 59 capoverso1 e 2 LRTV, un programma televisivo con obbligo di attivazione ai sensi dell'articole 60 capoverso 1 LRTV o un programma televisivo nazionale o destinato alle regioni lingu istiche, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV.

2Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma svizzero con diritto d'accesso ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 LRTV o un programma con obbligo di attivazione ai sensi dell'articolo 60 capoverso 1 LRTV, devono essere diffusi anche i seguenti servizi abbinati messi a disposizione dall'emittente:

a. dati in forma scritta e in immagini;

b. diversi canali sonori;

c. elementi di comando e di indirizzo.

3Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e per determinate tecnologie, modalità di diffusione e applicazioni prevedere eccezioni all'obbligo di diffusione dei servizi abbinati.

Art. 53 cpv. c

c. Abrogata