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Consultazione 2014/37: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 7 pagine

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Art. 54 cpv. 2 e cpv. 3

2Abrogato

3Abrogato

Art. 55

Abrogato

Art. 64 cpv. 1

1Su domanda scritta, l’organo di riscossione del canone esenta dall’obbligo di pagare il canone i beneficiari di rendite AVS o AI che ricevono prestazioni annue secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge federale del 6 ottobre 20062 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e presentano una decisione passata in giudicato relativa al diritto alle prestazioni complementari.

Art. 77 cpv. 3

3La tariffa oraria è di 230 franchi.

Art. 82a Disposizione transitoria relativa al calcolo dei contributi

d'investimento per nuove tecnologie

1In casi motivati il tasso di contribuzione ai sensi dell'articolo 51 capoverso 1 lettera c può essere aumentato al 100 per cento.

2Questa disposizione rimane valida fino all'entrata in vigore della revisione della legge sulla radiotelevisione, tuttavia non oltre il 31 dicembre 2017.

II

Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2015.

… 2014 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 RS 831.30