Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/41: Modifica dell'Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) · 9 pagine
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1 Contesto
L’ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4; RS 822.114) stabilisce le esigenze specifiche inerenti alla costruzione e alla trasformazione di aziende industriali e di una serie di aziende non industriali comportanti pericoli notevoli (art. 1 OLL 4) elencate in maniera esaustiva. Oltre a stabilire le esigenze concernenti i locali di lavoro, l’illuminazione e
l’aerazione dei locali, la sezione 3 dell’l’OLL 4 disciplina i passaggi (art. 6-16 OLL 4), in particolare le vie d’evacuazione.
L’OLL 4 si prefigge di proteggere le persone occupate in tali aziende dai pericoli legati alla loro attività, dovuti a prodotti chimici pericolosi, microrganismi dei gruppi 3 e 4 (ad es.
malaria, HIV), macchine e attrezzature a pressione pericolose, carichi di incendio, ecc.
Nella sua norma di protezione antincendio e nelle direttive antincendio, l’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA) disciplina la protezione antincendio per tutti gli edifici assicurati. Tali testi costituiscono diritto cantonale e stabiliscono la protezione antincendio minima per gli edifici.
Per 10 anni alle aziende industriali sono state applicate, in materia di vie d’evacuazione, le stesse esigenze valide per tutti gli altri edifici. A tal riguardo l’OLL 4 e le prescrizioni
dell’AICAA erano conformi tra loro.
L’AICAA sta ora rivedendo, dopo aver esaminato la redditività delle misure antincendio, le sue prescrizioni, che dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2015. In relazione alle vie d’evacuazione stabilisce nuove esigenze che non sono direttamente comparabili con quelle dell’OLL 4.
Nel quadro dell’esame della regolamentazione, il Consiglio federale intende in particolare eliminare gli elementi ridondanti tra la legge sul lavoro e le prescrizioni dell’AICAA e procede quindi alla presente revisione.
2 Obiettivo
Con la revisione dell’OLL 4 il Consiglio federale si prefigge di adeguare le disposizioni concernenti le vie d’evacuazione alle prescrizioni dell’AICAA in modo da mantenere la conformità tra le due regolamentazioni.
In tale ambito occorre continuare a garantire la protezione dei lavoratori nelle aziende industriali e armonizzare, se possibile, l’attuazione della protezione antincendio.