Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/41: Modifica dell'Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) · 9 pagine

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4.1 Articolo 7 Rampe di scale e uscite

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1Le rampe di scale devono essere dotate di uscite che1 Le rampe di scale devono essere dotate di uscite che danno direttamente sull’esterno. danno direttamente sull’esterno.

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Devono essere predisposte le vie d’evacuazione Devono essere predisposte le vie d’evacuazione seguenti: seguenti:

a. almeno una rampa di scale o un’uscita che dia a. almeno una rampa di scale o un’uscita che dia

direttamente sull’esterno per i piani con superfici direttamente sull’esterno per i piani con superfici

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massime fino a 600 m ; massime fino a 900 m ;

b. almeno due rampe di scale per i piani con superfici b. almeno due rampe di scale per i piani con superfici

massime fino a 1800 m2; per ogni porzione di massime fino a 1800 m2; per ogni porzione di

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superficie supplementare sino a 900 m è richiesta superficie supplementare sino a 900 m è richiesta un’ulteriore rampa di scale; un’ulteriore rampa di scale;

c. in edifici con più di 8 piani completi o che superano c. abrogata

i 25 metri di altezza deve esserci almeno una

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rampa di scale per una superficie sino a 600 m ;

per ogni porzione di superficie supplementare di

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600 m un’ulteriore rampa di scale.

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Negli edifici con un solo piano interrato si deve potere Negli edifici con un solo piano interrato si deve potere accedere da ogni locale a una rampa di scale e, accedere da ogni locale a una rampa di scale. Se vi inoltre, a un’uscita di soccorso praticabile in piena sono diversi piani interrati, l’edificio deve avere almeno sicurezza. La larghezza utile dell’uscita di soccorso due rampe di scale.

deve essere di almeno 0,80 metri. Se vi sono diversi

piani interrati, l’edificio deve avere almeno due rampe

di scale.

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estremità dell’edificio.

Se sono prescritte due o più uscite o rampe di scale, Abrogato queste non devono trovarsi a oltre 15 metri dalle 55

Negli edifici con oltre 8 piani completi o che superano Abrogato

i 25 metri di altezza, le necessarie rampe di scale

devono essere concepite come rampe di scale di

sicurezza.

Capoverso 1

Il capoverso 1 rimane invariato. Motivazione

La norma di protezione antincendio dell’AICAA descrive, all’articolo 35, la via d’evacuazione (via di fuga) come il percorso più breve per mettersi in salvo in un luogo sicuro all’aperto o in un luogo sicuro nel fabbricato.

Considerata la varietà dei pericoli esistenti nelle aziende industriali non è possibile definire un luogo sicuro all’interno dell’edificio. Nel caso in cui si verifichi un evento deve essere possibile lasciare l’edificio. Non è ammesso rimanere all’interno dell’edificio in attesa dei soccorsi.