Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/41: Modifica dell'Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) · 9 pagine
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l’OLL 4 e la direttiva antincendio dell’AICAA «Vie di fuga e di soccorso» per quanto riguarda il primo piano interrato.
Per gli altri piani interrati l’AICAA non prevede più alcuna esigenza supplementare in
relazione alle rampe di scala in quanto la possibilità di evacuazione e di salvataggio non deve più essere differenziata tra i piani superiori e i piani interrati dei nuovi edifici. Pertanto, secondo l’AICAA i piani superiori e gli interrati devono essere equiparati.
Nell’OLL 4 viene mantenuta l’esigenza di un rampa di scale supplementare a partire dal secondo piano interrato, indipendentemente dalla superficie del piano. Nelle aziende
industriali e non industriali comportanti pericoli notevoli, i locali che presentano il potenziale di pericolo più elevato (ad es. depositi di solventi, cisterne di gas) vengono spesso ubicati nei piani interrati. Per queste situazioni si applicano esigenze maggiori in modo da garantire un’evacuazione sicura. È pertanto indispensabile che un edificio con vari piani interrati disponga di più di una rampa di scale.
Capoverso 4
Il capoverso 4 viene abrogato.
Motivazione
La distanza massima consentita (15 m) tra le uscite o le rampe di scale e l’estremità
dell’edificio non viene più prescritta. Le uniche distanze disciplinate sono le lunghezze delle vie d’evacuazione all’articolo 8 capoversi 3 e 5. Ciò comporta una riduzione minima e accettabile del livello di protezione e un’armonizzazione con gli standard dell’AICAA.
Capoverso 5
Il capoverso 5 viene abrogato.
Motivazione
Le aziende industriali situate in edifici alti vengono trattate nell’OLL 4 come tutte le altre aziende industriali. Le prescrizioni applicabili agli edifici alti e le altre esigenze in materia di costruzione sono definite dall’AICAA.
Le aziende situate in edifici alti devono soddisfare, oltre alle esigenze in materia di vie d’evacuazione (art. 7 cpv. 2 lett. a e b OLL 4), anche le esigenze supplementari per gli edifici alti previste dalle prescrizioni dell’AICAA.
Ciò comporta una riduzione minima e accettabile del livello di protezione.