Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/41: Modifica dell'Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) · 9 pagine
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L’esigenza prevista dal capoverso 5, che limita a 20 metri la lunghezza massima della via d’evacuazione di un locale con una sola uscita, è stata soppressa.
Motivazione
Il fatto di portare tale lunghezza a 35 metri comporta un prolungamento minimo e accettabile del tempo di evacuazione. Ciò permette di conformare le esigenze concernenti le lunghezze delle vie d’evacuazione a quanto previsto dal progetto di direttiva antincendio «Vie di fuga e di soccorso».
4.3 Articolo 10 Porte e uscite con accesso a vie d’evacuazione
Art. 10 invariato
1Le porte sulle vie d’evacuazione devono sempre poter essere riconosciute come tali, essere aperte rapidamente nella direzione d’uscita senza ricorrere a strumenti ausiliari ed essere utilizzate in modo sicuro.
2Numero, larghezza, forma e disposizione delle uscite devono essere adeguati all’estensione e all’uso previsto dell’edificio o di parti del medesimo, al numero dei piani, ai pericoli che presenta l’azienda e al numero delle persone. La larghezza utile delle porte a un solo battente deve essere di almeno 0,90 metri. Nelle porte a due battenti, che si aprono in una sola direzione, un battente deve avere una larghezza utile di almeno 0,90 metri. Ciascuno dei due battenti delle porte volanti deve avere una larghezza utile di almeno 0,65 metri.
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La larghezza di porte, scale e corridoi con accesso a vie d’evacuazione non può essere ridotta al di sotto della dimensione minima prescritta né da costruzioni successive né da qualsiasi altra infrastruttura.
Capoversi 1 - 3
L’articolo 10 capoversi 1-3 rimane invariato.
Motivazione
Le esigenze previste dall’articolo 10 OLL 4 sono identiche alle esigenze di base delle
prescrizioni dell’AICCA. Per quanto riguarda le porte e le uscite con accesso a vie
d’evacuazione è richiesta una larghezza utile di 0,90 metri.
Le prescrizioni dell’AICAA autorizzano tuttavia una larghezza delle porte di 0,80 metri per i locali con una bassa concentrazione di persone (< 20 persone).
Secondo l’OLL 4, la conformazione delle porte nelle vie d’evacuazione non dipende solo dal numero di persone nei locali, ma anche dall’uso previsto dell’edificio o di parti del medesimo o dai pericoli che presenta l’azienda. La larghezza utile delle porte deve essere tale da permetterne un impiego quotidiano semplice ed ergonomico. Non deve ostacolare il lavoro e la circolazione nei locali. Nel caso in cui dovesse verificarsi un evento, deve inoltre
permettere di evacuare facilmente con una barella una persona ferita o indebolita.
Per questo motivo l’OLL 4 non prevede alcuna eccezione riguardo alla larghezza utile delle porte nelle aziende industriali e non industriali comportanti pericoli notevoli.