Rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 42 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 2Fedlex · Rapporto esplicativo
A) In generale
1. Introduzione
L’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11) disciplina la valutazione dei pericoli e dei rischi legati a sostanze e preparati chimici, nonché le condizioni di immissione sul mercato e d’utilizzazione delle sostanze e dei preparati che potrebbero mettere in pericolo la salute delle persone o l’ambiente. Al momento della sua entrata in vigore, nell’agosto 2005, l’OPChim era ampiamente in sintonia con le direttive europee corrispondenti. L’armonizzazione con il diritto europeo permette di seguire l’evoluzione del progresso tecnico e quindi di assicurare un elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente, ma anche di evitare ostacoli tecnici al commercio.
Dal 2005 la legislazione europea sulle sostanze chimiche ha subito notevoli modifiche in seguito all’entrata in vigore dei seguenti regolamenti:
a) regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (regolamento UE-REACH);
b) regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE)
n. 1907/2006 (regolamento UE-CLP). Questo regolamento introduce nell’Unione Europea (UE) il Sistema mondiale armonizzato di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) proposto dall’ONU.
Per mantenere in Svizzera un livello di protezione della salute e dell’ambiente simile a quello dell’UE ed evitare ostacoli tecnici al commercio, è necessario rivedere a intervalli regolari la legislazione sui prodotti chimici, tanto più che i rimandi al diritto europeo sono statici. Dal 2005 l’OPChim è già stata riveduta quattro volte.
L’introduzione del sistema GHS avviene in maniera scaglionata sul modello europeo:
• con la 3a
revisione dell’OPChim, entrata in vigore il 1° dicembre 2010, è stata introdotta la possibilità di classificare e di etichettare su base volontaria le sostanze e i preparati secondo il sistema GHS e sono state fissate le date per l’introduzione dell’obbligatorietà di questo nuovo sistema in Svizzera, ossia il 1° dicembre 2012 per le sostanze e il 1° giugno 2015 per i preparati;
a
• con la 4 revisione dell’OPChim, entrata in vigore il 1° dicembre 2012, sono state adeguate al si-
stema GHS le condizioni di classificazione e di etichettatura delle sostanze;
• la presente revisione totale dell’OPChim ha come obiettivo principale di adeguare al sistema GHS
le condizioni di classificazione e di etichettatura dei preparati a partire dal 1° giugno 2015 e portare così a termine l’introduzione del nuovo sistema di classificazione e di etichettatura.
2. Forma della revisione
Una revisione totale dell’OPChim è opportuna per i motivi seguenti:
• Con la presente revisione si conclude il passaggio al nuovo sistema di classificazione e di etichettatura. Il completamento del cambio di sistema è suggellato da un nuovo atto normativo, omogeneo, ovvero da un’ordinanza senza troppe disposizioni abrogate o introdotte.
• Con la presente revisione sono abrogati molti articoli e in molti punti rimangono quindi «buchi» relativamente grandi.
Di conseguenza è stato necessario rinumerare tutti gli articoli dell’OPChim. Inoltre, la struttura del tito-
Erläuterungen zur Totarlevision ChemV140901_i