Rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 42 pagine

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A) In generale

1. Introduzione

L’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11) disciplina la valutazione dei pericoli e dei rischi legati a sostanze e preparati chimici, nonché le condizioni di immissione sul mercato e d’utilizzazione delle sostanze e dei preparati che potrebbero mettere in pericolo la salute delle persone o l’ambiente. Al momento della sua entrata in vigore, nell’agosto 2005, l’OPChim era ampiamente in sintonia con le direttive europee corrispondenti. L’armonizzazione con il diritto europeo permette di seguire l’evoluzione del progresso tecnico e quindi di assicurare un elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente, ma anche di evitare ostacoli tecnici al commercio.

Dal 2005 la legislazione europea sulle sostanze chimiche ha subito notevoli modifiche in seguito all’entrata in vigore dei seguenti regolamenti:

a) regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,

concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (regolamento UE-REACH);

b) regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,

relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE)

n. 1907/2006 (regolamento UE-CLP). Questo regolamento introduce nell’Unione Europea (UE) il Sistema mondiale armonizzato di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) proposto dall’ONU.

Per mantenere in Svizzera un livello di protezione della salute e dell’ambiente simile a quello dell’UE ed evitare ostacoli tecnici al commercio, è necessario rivedere a intervalli regolari la legislazione sui prodotti chimici, tanto più che i rimandi al diritto europeo sono statici. Dal 2005 l’OPChim è già stata riveduta quattro volte.

L’introduzione del sistema GHS avviene in maniera scaglionata sul modello europeo:

• con la 3a

revisione dell’OPChim, entrata in vigore il 1° dicembre 2010, è stata introdotta la possibilità di classificare e di etichettare su base volontaria le sostanze e i preparati secondo il sistema GHS e sono state fissate le date per l’introduzione dell’obbligatorietà di questo nuovo sistema in Svizzera, ossia il 1° dicembre 2012 per le sostanze e il 1° giugno 2015 per i preparati;

a

• con la 4 revisione dell’OPChim, entrata in vigore il 1° dicembre 2012, sono state adeguate al si-

stema GHS le condizioni di classificazione e di etichettatura delle sostanze;

• la presente revisione totale dell’OPChim ha come obiettivo principale di adeguare al sistema GHS

le condizioni di classificazione e di etichettatura dei preparati a partire dal 1° giugno 2015 e portare così a termine l’introduzione del nuovo sistema di classificazione e di etichettatura.

2. Forma della revisione

Una revisione totale dell’OPChim è opportuna per i motivi seguenti:

• Con la presente revisione si conclude il passaggio al nuovo sistema di classificazione e di etichettatura. Il completamento del cambio di sistema è suggellato da un nuovo atto normativo, omogeneo, ovvero da un’ordinanza senza troppe disposizioni abrogate o introdotte.

• Con la presente revisione sono abrogati molti articoli e in molti punti rimangono quindi «buchi» relativamente grandi.

Di conseguenza è stato necessario rinumerare tutti gli articoli dell’OPChim. Inoltre, la struttura del tito-

Erläuterungen zur Totarlevision ChemV140901_i