Rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 42 pagine
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LOTC). L’etichettatura e la scheda di dati di sicurezza devono tuttavia soddisfare le esigenze dell’OPChim concernenti l’indicazione del fabbricante e alcune informazioni della scheda di dati di sicurezza. Tale necessità è definita sotto forma di deroga al principio Cassis de Dijon all’articolo 2 dell’ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS 946.513.8). La presente revisione dell’OPChim non modifica le condizioni di applicazione del principio Cassis de Dijon.
D) Commento alle singole modifiche
1 Osservazioni generali sulla terminologia
Al fine di uniformare la terminologia dell’OPChim vengono apportate le modifiche seguenti:
sono introdotti tre diversi destinatari di prodotti chimici, definiti all’articolo 2 e utilizzati coerentemente nel testo:
• Berufliche Verwenderin / utilisateur professionnel / utilizzatore professionale
L’utilizzatore professionale acquista i prodotti chimici in Svizzera (l’importatore è equiparato al fabbricante). Si distingue per il fatto che impiega prodotti chimici a scopo di lucro. In particolare viene designato come utilizzatore professionale:
o chi fornisce un servizio a scopo di lucro, impiegando un prodotto chimico, sia direttamente (ad es. un’impresa di pittura) o indirettamente (ad es. un’impresa di ristorazione che per il mantenimento dell’esercizio pulisce la cucina o le strutture esterne con prodotti chimici); o chi acquista prodotti chimici per combinarli in un nuovo preparato o per trasformarli chimicamente. In questo caso assume la posizione di fabbricante in relazione al nuovo preparato o al prodotto chimico generato. Tuttavia, per quanto concerne gli obblighi dei materiali di partenza rimane utilizzatore professionale;
o chi utilizza prodotti chimici nell’ambito della ricerca o di una formazione, anche se questa attività non è a scopo di lucro;
o una persona giuridica che utilizza prodotti chimici nell’ambito di un’attività di pubblica utilità (soprattutto per cooperative, associazioni e fondazioni, ad es. cantieri di ristrutturazione ecclesiastici). Le persone fisiche che utilizzano i prodotti chimici nell’ambito di un’attività di pubblica utilità rientrano nella definizione di utilizzatori privati.
• Händlerin / commerçant / commerciante
Il commerciante acquista i prodotti chimici in Svizzera (l’importatore è equiparato al fabbricante).
Il termine è introdotto in maniera analoga alla definizione di cui all’articolo 2 lettera b dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81). Tuttavia nell’OPChim il commerciante è definito in maniera più restrittiva, dato che fornisce a titolo commerciale i prodotti chimici «invariati» (a differenza di quanto riportato sulla OR-RPChim: «senza modificarne la composizione»). Questa differenza è data dal fatto che nell’OPChim chi travasa o modifica l’etichetta, per definizione, diviene fabbricante ai sensi dell’OPChim.
• Private Verwenderin / utilisateur privé / utilizzatore privato
L’utilizzatore privato è sempre una persona fisica. Acquista e utilizza i prodotti chimici a scopi non di lucro, ovvero per scopi personali oppure, ad esempio, nell’ambito di attività del tempo libero o per servizi di buon vicinato. Le persone giuridiche che utilizzano prodotti chimici a scopi non di lucro, ad esempio le fondazioni, rientrano tra gli utilizzatori professionali.
I termini «breite Öffentlichkeit / grand public / pubblico» vengono sostituiti, rispettivamente da «private Verwenderin / utilisateur privé / utilizzatore privato».
In tedesco i termini «Abnehmerin» e «Bezügerin» vengono sostituiti con «berufliche Verwenderin oder Händlerin»; in italiano, i termini «destinatario» e «acquirente« con «utilizzatore professionale o com-
Erläuterungen zur Totarlevision ChemV140901_i